Come garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi? No a modalità alternative al rilascio di copia degli atti

15 Mar 2013
15 Marzo 2013

Come garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 04 marzo 2013 n. 334, si occupa del diritto di accesso ai documenti amministrativi regolato dagli artt. 22 e ss, l. 241/1990 prevedendo che: “E’ ormai principio pacifico che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, essendo posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità.

La legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 marzo 2011, n. 1492).

Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15, che ha apportato modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si è precisato che è “interessato” all’accesso il soggetto che, oltre ad avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, è anche titolare di una posizione che deve essere collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (cfr. art. 22, comma 1, lett. b della legge n. 241 del 1990), ed a tale previsione si correla l’inammissibilità di istanze che, prive di tali requisiti, siano preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

 Con riferimento alle modalità che l’Amministrazione deve seguire per garantire il diritto d’accesso ai documenti amministrativi il T.A.R. Veneto chiarisce che: “Parimenti fondata è anche la censura contenuta nel quarto motivo, perché l’Amministrazione non è libera di scegliere essa stessa le modalità di esecuzione con le quali soddisfare il diritto di accesso, ed è pertanto tenuta a rilasciare copia degli atti, ove a ciò sia stata richiesta, senza avvalersi di modalità alternative di conoscenza del loro contenuto, inidonee a soddisfare integralmente l’interesse azionato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3079)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 334 del 2013

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