Come incide il decorso del tempo sulla concessione di accesso alla pubblica via?

23 Set 2014
23 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 16 settembre 2014 n. 1215 chiarisce che i provvedimenti in materia di diniego della concessione di accesso ad una pubblica via devono essere motivati in modo preciso e puntuale ove il decorso del tempo abbia ingenerato un legittimo affidamento in capo al privato: “Il ricorso è fondato.

Il diniego espresso da ANAS al rinnovo della concessione si è manifestato, in buona sostanza, nella convinzione della contrarietà del riferito accesso stradale all’art. 60 del regolamento per l’esecuzione del codice della strada che vieta che le pertinenze stradali possano essere ubicate in prossimità di intersezioni.

Ora, come sopra ricordato, la situazione fattuale oggetto di negativa valutazione da parte di Anas, si è protratta, senza soluzione di continuità, per oltre 43 anni.

Ebbene, non consta dagli atti che, durante il riferito periodo di utilizzo dei riferiti ingressi, ANAS abbia mai opposto alcuna obiezione circa la violazione normativa solo ora rilevata.

Tale evenienza, pertanto, ha inciso una radicata situazione soggettiva che, consolidata negli anni, ha indotto l’attuale sub concessionario a ritenere, in perfetta buona fede, del tutto legittimi gli accessi all’area alberghiera, così da impegnare, nell’impresa, ingenti risorse economiche, anche perché la stessa ANAS aveva consentito, nel 1969 e nel 1993, l’utilizzazione di tali ingressi a mezzo di concessione.

Allora, il mutato e oltremodo tardivo ripensamento svolto da ANAS circa la legittimità dei riferiti accessi, in disparte il sospetto per la reale finalità del provvedimento contestato, deve essere manifestata, necessariamente, in modo obiettivo e documentato, spiegando le ragioni per cui tali ingressi, immutati nella loro consistenza topografica e ritenuti conformi all’art. 60 cit., già allora vigente, sono stati, dopo quarantatre anni, considerati violativi, come detto, della prescrizione che vieta pertinenze in prossimità degli incroci e in che modo l’accesso attraverso la grande rotatoria di Mestre connota quest’ultima, solo ora, come intersezione.

Pertanto, la sintetica ed insufficiente esposizione motiva, in uno con la carenza istruttoria volta proprio a rappresentare, giustificare e confortare tale antitetico ed innovativo orientamento tecnico-giuridico da parte di ANAS, comporta il vizio del provvedimento impugnato ed il suo conseguente annullamento”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1215 del 2014

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