Corti Conti delle Marche: Il Mepa si applica anche agli acquisti in economia

10 Apr 2013
10 Aprile 2013

 La Corte dei Conti, sez. contr. Marche, nel parere del 25 marzo 2013 n. 17, ribadisce l’obbligo di ricorrere al MePA anche per gli acquisti in economia, confermando quanto già espresso nella precedente deliberazione n. 169/2012/PAR commentata nel post del 16.01.2013.

Nello specifico il Comune di Ussita richiama “le motivazioni poste a fondamento della deliberazione n. 169 del 29 novembre 2012 resa da questa Sezione in ordine alla portata cogente del novellato art. 1 comma 450 della L. 296/06 (L.F. 2007) a mente del quale “ fermo restando gli obblighi di cui all’art. 449 della L. 296/06, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 d.lgs. 165/01 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 (del d.p.r. 327/2010)”, giungendo ad affermare che: “l’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico non potrebbe configurarsi rispetto agli affidamenti c.d. in economia rinvenendo gli stessi il loro referente normativo nell’art. 335 del d.p.r. 327/2010 cui l’art. 7 della L. 94/2012 non opera alcun rinvio”; inoltre lo stesso Comun ritiene che: “il disposto di cui all’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 che, in tema di acquisti centralizzati, esclude i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per i Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti dalla platea dei soggetti incisi dalla norma”, determina l’esclusione dell’ente – avente una popolazione inferiore ai 1000 abitanti – non solo dall’obbligo di ricorrere al MePa per gli acquisti in economia, ma anche dalla connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Il Collegio, però, ritiene che: “L’esame delle questioni prospettate dall’Ente istante non può che prendere le mosse dal precedente parere reso dalla Sezione e dalle considerazioni svolte in ordine alla obbligatorietà per gli Enti locali di far ricorso – ai fini degli acquisti c.d. sotto soglia – al mercato elettronico previsto e disciplinato all’art. 328 d.p.r. 327/2010.

A tal riguardo giova, anzitutto, ribadire che vertendosi in tema di normativa vincolistica – asseritamente preordinata alla razionalizzazione ed al contenimento di uno specifico segmento di spesa – l’interpretazione della stessa deve essere condotta secondo rigorosi criteri ermeneutici con preclusione di inammissibili interventi additivi.

In questa prospettiva nell’evidenziare, ancora una volta, un indubbio problema di coordinamento della pluralità di norme – anche di diverso rango in ragione delle diverse fonti – che concorrono alla disciplina della specifica materia e, dunque, la opportunità di un intervento, se del caso normativo, che riconduca le stesse ad unità, deve rilevarsi come, valorizzando un’interpretazione letterale, non appaia configurabile un regime differenziato per le acquisizioni in economia ma come, anche per queste, debba farsi ricorso al mercato elettronico.

Nessun argomento, invero, appare desumersi né dal tenore letterale della disposizione né in via interpretativa in ordine alla intenzione del legislatore – pur intervenuto, di recente, sull’art. 1 comma 450 L.F. 2007 (cfr. art. 1 comma 149 lett.a – lett. b) – di introdurre, a fronte del predetto obbligo, una disciplina peculiare e, dunque, derogatoria per le acquisizioni in economia.

Sotto tale profilo, peraltro, la tesi prospettata dall’Ente richiedente non appare persuasiva laddove annette efficacia dirimente alla circostanza che il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti dedichi alle acquisizioni di servizi e forniture sottosoglia ed in economia – pur accomunate sotto il medesimo titolo V – due distinti capi (rispettivamente il primo ed il secondo) ovvero al fatto che l’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 faccia rinvio al mercato elettronico della p.a. e ad altri mercati istituiti ai sensi del medesimo art. 328 e non già all’art. 335 del d.p.r. 207/2010 che facultizza le stazioni appaltanti all’utilizzo del mercato elettronico per effettuare acquisti in economia.

Detti argomenti non si appalesano, invero, di particolare significatività per temperare la portata cogente del novellato art. 1 comma 450 L.F. 2007.

A parere del Collegio, il richiamo al citato art. 328 del Regolamento di attuazione rinvenibile in disposizioni relative alle acquisizioni di servizi in economia (cfr. art. 332 – 335 – 336) in uno alla previsione di cui al comma 4 lett. b) dello stesso art. 328 a mente del quale “avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia ……b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II”, militano, di contro per una ricostruzione unitaria dei due istituti – conformemente, peraltro, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (cfr. artt. 121-125 sub Titolo II Contratti sotto soglia comunitaria).

Ritiene, invero, la Sezione che, le pur indubbie specificità delle acquisizioni in economia – soggette ad un peculiare statuto per ciò che attiene ambito oggettivo e sia per ciò che attiene i presupposti legittimanti – non valgano a superare le conclusioni già rese circa la latitudine applicativa dell’obbligo di ricorso al mercato elettronico.

Sotto tale profilo giova, peraltro, evidenziare come i principi di semplificazione e celerità, tipici delle procedure in economia, non subiscano un vulnus, ma ben si concilino con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement (su cui amplius 169/PAR/2012 Sezione Marche) e con quelle di razionalizzazione e di contenimento perseguite dal legislatore con i Decreti Spending review 1 e 2”, specificando che: “siffatto obbligo sia esigibile esclusivamente per beni e categorie merceologiche presenti sul mercato elettronico e perfettamente confacenti alle esigenze funzionali dell’Ente mentre procedure tradizionali ed autonome possono ritenersi consentite – ancorchè in via residuale – laddove il bene e/o servizio non possa essere acquisito mediante i richiamati sistemi di e-procurement ovvero laddove, pur disponibile, si appalesi inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente (cfr. deliberazione 169/PAR/2012 anche con riguardo all’obbligo di motivazione).

Ciò posto, venendo alla ulteriore questione prospettata dall’Ente richiedente con riguardo al connesso profilo delle responsabilità, ritiene il Collegio che, atteso il tenore letterale del disposto di cui all’art. 1 comma 1 D.L. 95/2012, il dato demografico (Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti o sino a 5.000 se montani) rilevi, atteso il richiamo all’art. 26 comma 3 L. 488/99, solo con riferimento alla prima ipotesi evocata dalla norma sanzionatoria e non già con riferimento alla seconda ipotesi ed alla pretesa violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione di Consip Spa”.

Si consiglia, inoltre, anche la lettura del parere della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, del 21 marzo 2013 n. 89, il quale affronta approfonditamente e in modo dettagliato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia de qua.

dott. Matteo Acquasaliente

C. Conti sez. contr. Marche n. 17 del 2013

C. Conti sez. contr. Lombardia n. 89 del 2013

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