E’ legittimo che un ente locale socio finanzi una società in house?

29 Ago 2012
29 Agosto 2012

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 515/2012/PAR depositata in Segreteria il 22.08.2012 si pronuncia sulle condizioni di ammissibilità della concessione di un finanziamento da parte di un Comune ad una propria società partecipata (nella specie, si verte della ipotesi di istituzione nel bilancio comunale di un apposito fondo per anticipare le somme alla società pubblica partecipata mediante l’impiego di disponibilità di cassa dell’ente locale) e sulle modalità di allocazione in bilancio.

La Corte, in particolare, analizza la questione in oggetto sotto un triplice profilo: contabile, finanziario e societario.

Da un punto di vista contabile, “la scelta delle modalità di finanziamento in favore della società deve essere tuttavia adeguatemene ponderata ed il trasferimento di risorse pubbliche deve rientrare nell’alveo delle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse e non deve comunque trasformarsi in un vantaggio competitivo a beneficio della società per attività che le sono precluse o limitate per legge”.

Sul piano finanziario, occorre rispettare il principio di sana gestione finanziaria attraverso:

- la garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito delle somme presso il Tesoriere;

- la possibilità di estinzione a breve termine o di pronto disinvestimento del capitale impiegato;

- la valutazione del rischio d’impresa derivante dalla mancanza di idonee garanzie di disinvestimento delle somme impiegate, considerando che l’art. 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e la sua restituzione, se tale rimborso è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.

 Infine, sotto il profilo del diritto societario, tale finanziamento determina “un incremento del debito a medio-lungo termine (per effetto del contratto di finanziamento stipulato con l’ente socio); inoltre, poiché detto debito va ad incrementare il valore delle passività aziendali è possibile ipotizzare anche un danno ai creditori sociali, poiché va a diluire il tasso di rimborso potenziale dei crediti chirografari in ipotesi di futura insolvenza”.

Alla luce di quanto esposto, quindi, si può affermare che la possibilità di finanziare una società in house da parte di un ente socio sia astrattamente possibile, anche se concretamente poco realizzabile stante la presenza di rigidi canoni economico-finanziari da rispettare e di normative di settore che non favoriscono tale operazione.

dott. Matteo Acquasaliente

corte dei conti parere 515-2012

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