Esame dello stato di consistenza delle offerte tecniche

31 Gen 2013
31 Gennaio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 95 del 2013, già citata nel post che precede, si occupa anche delle offerte tecniche.

Il Collegio precisa che, in sede (pubblica) di valutazione delle offerte tecniche, non sia sufficiente “una generica constatazione dell’integrità delle buste” e “una altrettanto generica constatazione dell’esistenza di un contenuto di cui però non si dà alcuna specificazione”, essendo indispensabile che in tale occasione avvenga anche l’esame del c.d. stato di consistenza delle medesime, ossia un controllo “in ordine al tipo e al numero dei documenti recanti le offerte tecniche”, poiché: “la fase di valutazione del pregio tecnico dell'offerta debba svolgersi in seduta riservata, ma che, come ha avuto modo di chiarire l’Adunanza Plenaria, le operazioni preliminari da svolgere in seduta pubblica, anche con riguardo alle offerte tecniche, non possano esaurirsi nella semplice constatazione dell’esistenza dei plichi recanti le stesse e del fatto che non vi siano manomissioni o alterazioni. 7.5. Tale verifica assolve, invero, soprattutto con riguardo alle gare in cui il contratto venga affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (come quella in esame), alla funzione di garantire che il materiale contenuto nei plichi trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (cfr. Cons. Stato ad. plen, n. 13 del 2011 Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6939; 10 novembre 2010, n. 8006; 4 marzo 2008, n. 901; sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856; sez. V, 3 dicembre 2008, n. 5943; sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354; sez. V, 18 marzo 2004, n. 1427). 7.6. Pertanto, la garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta dell’offerta tecnica del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta”.

dott. Matteo Acquasaliente

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