I silos delle aziende agricole sono delle nuove costruzioni

04 Apr 2014
4 Aprile 2014

Nella sentenza n. 281/2014 il T.A.R. Veneto, per quanto concerne la natura edilizia dei silos usati negli allevamenti e nelle aziende agricole, afferma che essi devono essere considerati delle nuove costruzioni perché: “non sia rinvenibile nei silos la pretesa natura di opere precarie e/o pertinenziali, sebbene teoricamente amovibili, prive di autonoma utilizzabilità ed inidonee ad alterare lo stato dei luoghi in ragione delle loro modeste dimensioni. Invero, a prescindere dalle caratteristiche costruttive e di impiego dei silos, essi rappresentano, complessivamente intesi (trattasi di otto strutture su basamento in calcestruzzo), una considerevole trasformazione del territorio, essendo strettamente e funzionalmente ancorati all’edificio cui accedono, poggiando su una platea di calcestruzzo (come confermato in occasione dell’istanza di condono successivamente presentata ed anche dalla difesa istante in occasione della presentazione del terzo gravame, avverso il diniego di condono dei medesimi silos), comportando all’evidenza un intervento di trasformazione del territorio urbanisticamente rilevante e quindi soggetto a permesso di costruire, in quanto opere sicuramente eccedenti la manutenzione ordinaria. Rientrano invero nella nozione giuridica di costruzione, costituente modifica del territorio comunale per la quale occorre il permesso di costruire, tutti quei manufatti che, non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, come nella specie, ove trattasi di silos prefabbricati, poggianti su platea di calcestruzzo e collegati alle stalle da sistemi di trasporto del mangime. Né è possibile ricondurre i silos ad impianti tecnologici, non essendo destinati ad ospitare alcun impianto di natura tecnologica, non potendo quindi essere esclusi, quale volume tecnico, dall'obbligo del rilascio del permesso di costruire, né a mere pertinenze, che per essere tali, ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia, debbono essere privi di autonomia rispetto ad altra costruzione, circostanza non sussistente nel caso di specie vista la funzione dei silos, impiegati per lo stoccaggio, oltre alla distribuzione, del mangime per gli animali. In conclusione, per quanto riguarda specificamente i silos va ritenuta l’infondatezza dei motivi aggiunti, trattandosi di opere che necessitavano del permesso di costruire, che hanno dato luogo ad interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, come tali inibite dall’art. 85 n.t.a. e sanzionabili con la demolizione e rimessione in pristino”.

Inoltre, per quanto concerne la condonabilità di questi manufatti, il Collegio chiarisce la portata dell’art. 32 della L. n. 326/2003 (c.d. terzo condono): “L'art. 32 comma 27 lett. d) L. 24 novembre 2003 n. 326 consente, come noto, la sanatoria delle opere abusive realizzate su aree vincolate soltanto in due ipotesi da tenere disgiunte, costituite dalla realizzazione delle opere stesse prima dell'imposizione dei vincoli e dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

E’ possibile quindi ottenere la sanatoria ai sensi della legge n. 326 cit. delle opere abusive anche se realizzate in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'art. 32 comma 27 lett. d), della predetta legge n. 326, e cioè che non si tratti di opere realizzate dopo l'imposizione del vincolo, in assenza o difformità dal titolo abilitativo, e che risultino conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ferma restando, in ogni caso, la non condonabilità degli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta”.

dott. Matteo Acquasaliente

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