Il codice degli appalti consente al comune di finanziare senza gara le scuole materne parrocchiali?

16 Gen 2013
16 Gennaio 2013

Con il parere n. 979 del 28 novembre 2012 la Corte dei Conti sezione Veneto, si è pronunciata sulla possibilità per un Ente Locale di sottoscrivere convenzioni con la locale Parrocchia al fine di offrire o potenziare le scuole materne parrocchiali.

Nel caso di specie, il Comune di Musile di Piave intendeva concedere un prestito alla Parrocchia, da restituire a rate entro una decina di anni senza interessi, finalizzato all’adeguamento ed al rinnovo delle strutture delle scuole materne parificate. Nel redigere il parere, la Corte dei Conti qualifica il suddetto finanziamento come un mutuo di scopo e ritiene come questo “potrebbe costituire elemento di criticità la concessione da parte dell’ente locale di un mutuo di scopo ad un soggetto privato (la o le parrocchie) di fatto esercitando, seppur in modo occasionale, attività bancaria e creditizia pur non avendo la qualificazione di ente concedente che la norma speciale (Testo Unico Bancario e Creditizio) impone”. Il Collegio ritiene di dover esaminare il negozio come “una convenzione finalizzata alla resa di un servizio di educazione per l’infanzia a favore delle famiglie residenti nel territorio comunale da parte delle scuole paritarie a fronte di una controprestazione da parte del comune sulla cui entità e natura non emergono elementi certi nella richiesta di parere. In tale contesto sembra che la scelta delle strutture scolastiche parrocchiali cui concedere il mutuo avvenga senza una preventiva procedura di scelta comparativa o qualsivoglia procedura selettiva ma solo come conseguenza necessaria della concessione del mutuo di scopo di cui trattasi”. In casi simili il Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072, afferma che “sono da considerare a rilevanza economica i servizi di gestione del centro educativo diurno per minori, servizio di mensa sociale, assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, consegna di pasti caldi a domicilio, servizi di gestione del centro di aggregazione per anziani, servizi relativi a parcheggi pubblici, servizi connessi ad impianti sportivi, servizi di trasporto pubblico scolastico, turistico, di disabili, ecc. . I suddetti servizi pubblici possiedono rilevanza economica, poiché si tratta di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato concorrenziale”. Di conseguenza nel caso in cui un Ente Pubblico voglia affidare il servizio di cui si tratta è necessaria l’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica imposte dal Codice degli appalti che, come noto, impongono la pubblicità e per quel che interessa la procedura comparativa basata sui vari criteri di scelta individuati nelle disposizioni dello stesso Codice.

In conclusione, la Corte dei Conti scrive: “In base al quadro ricostruttivo sopra richiamato appare evidente che l’affidamento del servizio di scuola per l’infanzia, indipendentemente dalla relativa qualificazione, che sia a rilevanza economica, obbligatorio o socio assistenziale, imponga comunque, ai sensi delle citate normative  (Codice degli Appalti oppure D.P.C.M. 30 marzo 2001), il ricorso a idonea pubblicità, a delineate procedure comparative ed all’applicazione di specifici criteri di selezione. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare evidente che la scelta della modalità con le quali affidare il servizio di scuola per l’infanzia alle sole scuole paritarie parrocchiali di fatto potrebbe determinare un vulnus nei confronti di tutti gli altri operatori economici o del terzo settore che svolgono nel territorio comunale il medesimo servizio e che non sarebbero chiamati a partecipare ad una eventuale procedura aperta o ristretta che sia. A parere del Collegio detti richiamati effetti appaiono critici in relazione al rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea, ai principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità”.

Sulla questione, la Corte ha anche esaminato la natura delle risorse destinabili al finanziamento tramite concessione di mutuo e ritiene che “l’utilizzo delle richiamate giacenze per finanziare il mutuo alle scuole paritarie e la convenienza finanziaria dell’operazione mostrino profili di criticità atteso che, comunque, dette giacenze attualmente, vedono la tesoreria statale liquidare degli interessi, seppur minori. Nel caso prospettato dal comune di Musile di Piave della concessione di mutuo almeno decennale senza interessi, questi ultimi, seppur ridotti non  verrebbero certo maturati sulle somme destinate a finanziare la ristrutturazione delle scuole paritarie ne recuperati nelle singole rate in quanto queste ultime sarebbero composte dalla sola sorte capitale”.

Dott.sa Giada Scuccato

delibera_979_2012_par Corte Conti Veneto

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