Il diniego di condono ex art. 35 della L. n. 47/85 non richiede il parere della commissione edilizia

13 Mar 2013
13 Marzo 2013

Della questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 213 del 2013.

Scrive il TAR: "Deve essere rigettato il primo e il secondo motivo, mediante i quali parte ricorrente rileva la violazione dell’art. 35 della L. n. 47/85 e, ciò, contestualmente al venire in essere di un’errata interpretazione dell’art. 338 del RD n.1265/1934 nella parte in cui il Comune, nel procedimento
di diniego, non aveva proceduto ad acquisire il parere della Commissione edilizia. Sul punto non solo va rilevato come l’art. 35 sopra citato non preveda la necessità del parere di cui si tratta, norma quest’ultima che deve essere interpretata contestualmente all’art. 33 della L. n. 47/1985 nella parte in cui disciplina il divieto di emanare una concessione in sanatoria nelle aree soggette a inedificabilità assoluta.
1.1 Sul punto l’Amministrazione resistente ha correttamente evidenziato l’applicabilità al caso di specie (argomentazione non smentita dalla ricorrente) della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 30/07/1985 n. 3357/25 laddove precisa che il rilascio della concessione deve considerarsi completamente definito dal comma 9 dell’art. 35, nel senso che il Sindaco non è tenuto a sottoporre la domanda agli organi  consultivi, ed in particolare alla Commissione edilizia.
1.2 E’, inoltre, del tutto evidente come, con riferimento a dette aree, il parere della Commissione edilizia sarebbe stato del tutto superfluo ai fini del diniego del provvedimento di sanatoria, in quanto la stessa Commissione non avrebbe potuto far altro che verificare come l’area ricadesse in una zona di divieto assoluto di inedificabilità, quale è appunto l’area cimiteriale di cui si tratta. Il provvedimento impugnato contiene, infatti, sia il riferimento all’art. 33 della L. n. 47/1985 sia, ancora, all’art. 338 del RD del 27/07/1934 nr. 1265, nella parte in cui quest’ultimo ha imposto il vincolo di inedificabilità per un ampiezza pari a 200 metri, poi ridotta a 50 metri in conseguenza dell’entrata in vigore del successivo Piano Regolatore".

sentenza TAR Veneto 213 del 2013

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