Il diniego di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici rientra nella giurisdizione del giudice ordinario

23 Ago 2012
23 Agosto 2012

Nella sentenza n. 1104 del 2012 il TAR Veneto esamina un ricorso in materia di diniego da parte della provincia di Padova di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione.

Scrive il TAR: "Pregiudizialmente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo sul ricorso per motivi aggiunti proposto da Ciatto Franca, spettando la controversia, relativa all’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici, alla giurisdizione ordinaria.
Infatti, in relazione all’ iscrizione ad un albo professionale, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la situazione giuridica di cui il professionista o il praticante è titolare è quella di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 5 settembre 1989, n. 3844 ).
Invero la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribadito (Cass. Sez. Un. 23 agosto 2000, n. 582) il proprio costante orientamento circa la giurisdizione del giudice ordinario quando si controverta sull'ambito di diritti soggettivi inerenti all'iscrizione ad un albo professionale. (Cfr. anche Cassazione civile SS.UU. 05 luglio 2004 , n. 12267 nonché nn. 2994/1991, 682/1992, 2096/1992, 136/1993, 4182/1994; e, ancora, Consiglio di Stato Sez. IV, n. 978 del 2001; Sez. IV, n. 989 del 2001; Sez. IV, n. 2665 del 2001; Sez. VI, n. 7861 del 2003 e n.2676 del 2008; e , infine, Tar Lazio n. 839/2008).
In particolare, si è costantemente ritenuto che la pretesa dell'iscrizione si configuri come posizione di diritto soggettivo laddove l'iscrizione stessa non implichi valutazioni discrezionali, ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge.
Ebbene, nel caso di specie, i requisiti soggettivi richiesti per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici sono stabiliti dall’art. 9 della L.R. n. 9/1997 (si deve trattare d’imprenditori agricoli o soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione); viceversa, le cause ostative (costituite in sostanza dall’esistenza di specifici precedenti penali) sono stabilite dall’art. 6 della legge n. 96/2006; mentre, l’art. 11 comma 2 della L.R. n. 9/1997, prevede che gli aspiranti all’iscrizione devono presentare un piano agrituristico aziendale che dimostri la sussistenza di un rapporto di complementarietà tra le attività agrituristiche e le attività principali di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame.
Ne consegue che la Commissione agrituristica provinciale ha solo il compito di verificare la sussistenza di determinati requisiti di ordine morale e professionale in
capo a chi intenda intraprendere l’attività agrituristica e che quest’ultima si ponga in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività agricola svolta dal soggetto iscritto; mentre, rimangono estranee a tale verifica valutazioni discrezionali sull’istanza dell’aspirante, di opportunità, convenienza od equità amministrativa. Anche la valutazione del rapporto di complementarietà tra l’ attività agrituristica e quella principale prettamente agricola, non si sottrae all'accertamento di condizioni di fatto da condurre alla stregua di canoni di comune esperienza, come tali, non confondibili con l'attività amministrativa discrezionale.
In ragione di tali considerazioni, relativamente al ricorso per motivi aggiunti in esame va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ne segue il rinvio della controversia al Giudice ordinario munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta da parte ricorrente e con assegnazione alla stessa del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda con le modalitĂ  e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice ordinario in relazione al rito applicabile".

sentenza TAR Veneto 1104 del 2012

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