Il fermo amministrativo può essere disposto solo dalle autorità statali

05 Apr 2014
5 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 05 marzo 2014 n. 288 chiarisce che la autorità che possono disporre il fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923 sono soltanto quelle statali: “7. Quanto al fermo amministrativo adottato sempre dall’Avepa, esso, oltre ad essere illegittimo poiché fondato esclusivamente sul medesimo presupposto dell’interposizione fittizia della Ri.ba, è anche viziato per incompetenza dell’ente che lo ha emesso.

7.1. Tale provvedimento è stato infatti disposto dall’Avepa, ai sensi dell’art. 69 commi 5 e 6 del R.D. n. 2440/1923, su richiesta e nell’interesse di AGEA.

Tale articolo prevede che “Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni”.

In base a tale norma, quindi, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il fermo amministrativo può essere adottato soltanto da un’amministrazione dello Stato, dalle Agenzie istituite dallo Stato, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agea.

Secondo la giurisprudenza, il fermo disposto ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 costituisce un'eccezionale forma di autotutela cautelare in relazione al patrimonio dello Stato, quale misura preordinata alla compensazione delle obbligazioni nei rapporti reciproci tra due soggetti, lo Stato e il debitore-creditore pecuniario (Cassazione civ. Sez. I 7 marzo 1983 n.1673).

Esso ha quindi lo scopo di legittimare la sospensione in via cautelare e provvisoria del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato a salvaguardia, appunto, di eventuale compensazione legale con altro credito che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore (Cassazione sezioni Unite n.7945/2003).

Sulla scorta di quanto testé affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, il fermo presuppone che le Amministrazioni tra le quali si attua siano tutte statali e non può essere disposto in ordine ad obbligazioni facenti capo ad amministrazioni non statali.

7.2. Nella specie, il fermo è stato adottato dall’Avepa, che è un’agenzia regionale, su somme dalla stessa dovute alla Ri.ba, per salvaguardare un credito dell’Agea.

E’evidente, pertanto, il vizio d’incompetenza denunciato”.

Nella stessa sentenza, inoltre, con riferimento ai presupposti per sospendere il pagamento, i Giudici asseriscono che le indebite percezioni dei contributi devono risultare da notizie circostanziate: “In primo luogo, sotto il profilo dell’illegittimità provvedimentale, quanto alla sospensione delle erogazioni da parte dell’Avepa, appare fondata l’eccezione di violazione dell’art. 33 del 228/2001, il quale stabilisce che “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori…sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”.

4. La norma in esame indica, dunque, fra i presupposti della sospensione delle erogazioni, l’esistenza di “notizie circostanziate d’ indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale” pervenute “da parte di organismi di accertamento e controllo”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto n. 288 del 2014

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