Il P.A.T. è illegittimo per violazione dell’art.78 del d.lgs. n.267/2000 se non si astengono i consiglieri aventi specifici interessi

15 Apr 2013
15 Aprile 2013

Lo afferma la prima sezione del Consiglio di Stato nel parere numero 02332/2012 in data 17/05/2012, riguardante un ricorso straordinario.

Scrive il Consiglio di Stato che il ricorrente sostiene: "che la delibera consiliare di adozione del P.A.T sia illegittima per violazione dell’art.78 del d.lgs. n.267/2000, in quanto è stata adottata all’esito di una votazione cui hanno preso parte ben 5 consiglieri aventi specifici interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado correlati al contenuto del P.A T. In relazione a tale censura il Comune di Gallio si è limitato a evidenziare che non sussiste la lamentata correlazione tra le prescrizioni contenute nel P.A.T e gli interessi specifici dei consiglieri comunali in quanto il P.A.T. stesso avrebbe un contenuto meramente programmatorio delle linee di assetto e sviluppo del territorio, mentre il piano degli interventi(P.I) disciplinerebbe le relative disposizioni operative urbanistiche correlate agli interessi dei singoli cittadini... Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la delibera di adozione del P.A.T n. 61 del 21 dicembre 2007 è avvenuta violazione dell’art.78 del decreto legislativo n.267/2000, avendo alcuni consiglieri, pur titolari di una pluralità di interessi propri o di parenti o affini, non solo partecipato alla discussione del P.A.T senza dichiarare la sussistenza di propri interessi, ma anche alla votazione esprimendo voto favorevole all’adozione del P.A.T. Né può essere fatto valere quanto sostenuto dal Comune in merito al carattere meramente programmatorio del P.A.T , atteso l’evidente vantaggio immediato derivato dall’attribuzione di vocazione edificatoria ai fondi di proprietà dei consiglieri medesimi o loro parenti o affini. Ne discende la illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 21 dicembre 2007 e conseguentemente della deliberazione di ratifica della Giunta regionale del Veneto n.103 del 27 gennaio 2009 e di ogni atto presupposto e/o di esecuzione e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale rispetto agli atti impugnati".

Gallio_parere Consiglio Stato

Tags: , , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC