Il rapporto tra la convenzione urbanistica/varianti ed il Piano Particolareggiato

04 Apr 2013
4 Aprile 2013

 Con riferimento al rapporto tra la convenzione urbanistica ed il Piano Particolareggiato, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1574/2013, smentisce le censure di parte ricorrente secondo cui, atteso che “la convenzione assume funzione strettamente accessoria rispetto al sovrastante strumento di pianificazione attuativa, per quanto attiene alla regolazione dei rapporti tra il Comune e la parte privata, con la conseguenza che la convenzione medesima non può ex se incidere sulla vigenza dello strumento anzidetto”, “le pretese del Comune trarrebbero origine da previsioni convenzionali inesistenti o comunque divenute inefficaci in quanto deputate ad attuare un Piano particolareggiato che risultava già al momento della stipula della convenzione – ossia alla data del 23 luglio 2003 – decaduto da ben quattro anni, stante l’avvenuto decorso del termine di 10 anni di vigenza decorrente dalla sua approvazione (nella specie: 1989-1999)”.

 Al contrario, nella sentenza de qua, il Collegio “non dubita della circostanza che la convenzione stipulata il 23 luglio 2003 è di per sé insuscettibile di mutare i termini di vigenza del Piano particolareggiato a suo tempo predisposto ai fini della realizzazione del centro del Comune, e conferma anche nella presente sede di giudizio la piena validità dell’assunto secondo il quale il termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall’art. 16, quinto comma, della L. 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo delle parti e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo (Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2003 n. 1315). Ciò in quanto la convenzione è per certo un atto accessorio al Piano di lottizzazione, deputato alla regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere e il Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dal Piano medesimo, ma che non può incidere sulla validità massima, prevista in legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria”.

 Con riferimento alla possibilità per le varianti di prorogare il Piano Particolareggiato, il Collegio ritiene che: “l’approvazione di una Variante ad un Piano particolareggiato non determina di per sé la proroga dell’efficacia dell’originario strumento di pianificazione secondaria, ancorché per ampia parte modificato, potendo tale effetto riconoscersi soltanto alle Varianti che approvano una operazione di sistemazione urbanistica fondamentalmente nuova e radicalmente diversa rispetto a quella originariamente prevista per la stessa zona (Cass. Civ., Sez. I, 9 novembre 1983 n. 6622), nonché alle Varianti che si riferiscano all’intero programma urbanistico, implicandone una positiva valutazione di attualità e di persistente conformità all’interesse pubblico”.

dott. Matteo Acquasaliente

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