Il rilascio del certificato di agibilità dopo l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, del DPR 380/2001

10 Gen 2013
10 Gennaio 2013

Nell’applicazione dell’art. 34 d.p.r. n. 380/2001, ci siamo interrogati sulla possibilità del rilascio del certificato di agibilità successivamente all’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, prevista dal comma 2 dell'articolo.

L’art. 34 d.p.r. n. 380/2001 prevede che:

“1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività”.

L’art. 24 d.p.r. n. 380/2001 prevede che:

“Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni”.

Dopo un’attenta ricerca giurisprudenziale non abbiamo trovato sentenze che facciano esplicito riferimento al caso in cui, a seguito dell’emissione di una sanzione pecuniaria sostitutiva alla demolizione – come previsto all’art. 34, comma 2 – si sia provveduto al rilascio di un certificato di agibilità.

In altri casi, che a noi sembrano assimilabili a quello in esame, i Giudici Amministrativi si sono espressi in modo favorevole al rilascio del certificato. Si veda ad esempio T.A.R Veneto, sez. II, 16 giugno 2008 n. 1740, secondo cui “il certificato di agibilità/abitabilità attiene esclusivamente a scopi igienico sanitari, presupponendo l’accertamento dell’inesistenza di cause d’insalubrità e il suo rilascio non è ricollegato, quindi, alla verifica di esatta rispondenza delle volumetrie realizzate con quelle assentite dal titolo concessorio”. Dello stesso orientamento è T.A.R. Liguria, sez. I, 12 dicembre 2011 n. 1754, ove è stato affermato che “il certificato di agibilità, essendo finalizzato al controllo di tipo igienico-sanitario ed escludendo qualsiasi riferimento alla conformità dell’edificio al progetto approvato, non assume alcun rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio onde la pendenza di un procedimento repressivo edilizio di per sé non costituisce idonea motivazione di diniego del certificato”. E ancora, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 30 dicembre 2011 n. 2105, ove si legge “Evidenziato altresì che, ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n. 380/2001, il "certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente", e che, conseguentemente, eventuali difformità esecutive rispetto al progetto assentito non sono ex se idonee a precludere il rilascio del certificato medesimo, laddove inerenti ad aspetti marginali del manufatto (in particolare se, come nel caso di specie, prive di incidenza sulla volumetria e sulla superficie dell'immobile interessato) e/o, comunque, riconducibili all'ambito dell'attività edilizia cd. libera, come affermato dal magistrato penale”.

Ci sembra, dunque, corretto sostenere che, in conseguenza del pagamento della sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, nulla ostacoli il rilascio del certificato di agibilità. Se il legislatore consente   di non demolire l'immobile, pagando una sanzione pecuniaria,  non si vedono motivi validi per negare il rilascio del certificato di agibilità.  In fin dei conti non sta scritto nelle stelle che un fabbricato abusivo debba necessariamente essere demolito: è il legislatore che sceglie la sanzione da applicare (demolitoria, pecuniaria o di altro tipo), senza vincoli discendenti da fonti superiori (costituzionali o metafisiche).

Per il caso opposto, vale a dire per quello in cui l'immobile debba essere demolito, segnaliamo  il T.A.R. Lombardia, Milano, 10 febbraio 2010 n. 332, per il quale è “assurdo che il Comune rilasci l’agibilità a fronte di un’opera magari palesemente abusiva e destinata quindi con certezza alla demolizione, apparendo tale comportamento dell’Amministrazione contraddittorio rispetto al perseguimento del pubblico interesse”.

A nostro giudizio appare poi scarsamente convincente la tesi, pur diffusa anche in giurisprudenza, secondo la quale, anche dopo l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 34, comma 2, l'immobile resterebbe abusivo (con riflessi, per esempio, sulla applicazione del piano casa): se il legislatore ritiene che l'abusivo non sia così grave da meritare la demolizione e si accontenta di una sanzione pecuniaria, perchè l'immobile dovrebbe rimanere qualificato come abusivo per l'eternità?

dott.sa Giada Scuccato

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