Il TAR Veneto ribadisce che il piano casa deroga alle distanze previste dal PRG (purtroppo)

06 Feb 2013
6 Febbraio 2013

Purtroppo il piano casa del Veneto consente di derogare alle distanze dai confini previste dal PRG. o, almeno, così si ritiene.

Non ne sentiva affatto il bisogno e non se ne capisce l'utilità, vista che  questo crea solo danni ai vicini: speriamo che il legislatore regionale se ne renda conto.

Sulla questione torna il TAR Veneto, con la sentenza n. 122 del 2013, riguardante l'impugnazione di un diniego di un intervento edilizio col piano casa, emanato per violazione delle distanze previste dal PRG. Il TAR accoglie il ricorso per violazione della legge sul piano casa, interpretata tradizionalmente nel senso che essa consenta la deroga alla distanza dai confini prevista dal PRG.

Scrive il TAR: "ferma restando la disciplina di cui all’art. 873 c.c. e del D.M. 1444/68 in presenza di pareti finestrate (10 mt), ai sensi dell’art. 2 della legge regionale richiamata, applicabile anche nel caso di specie, è consentito l’ampliamento dell’edificio in deroga alle previsioni dei regolamenti locali e quindi anche alle norme da questi previste in materia di distanze; considerato che, come si evince dalla documentazione agli atti, risulta rispettata la distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate, con riferimento all’edificio da ampliare e quello posto sul mappale 194, mentre la minore distanza rilevata rispetto alla tettoia di pertinenza dell’edificio confinante per quanto riguarda la costruzione e la tettoia di pertinenza del ricorrente rientra nell’ambito delle ipotesi in cui è consentita la deroga alle previsioni locali; che a tale specifica ipotesi non è invero applicabile, anche in base alla disciplina locale, il limite minimo dei 10 metri, previsto solo per le distanze fra pareti finestrate, che, di conseguenza, il diniego impugnato, nella parte in cui invoca il mancato rispetto delle distanze previste dall’art. 13 delle n.t.o. del P.I., risulta illegittimo per contrasto con la speciale disciplina derogatoria introdotta dalla normativa sul “Piano Casa”.

So che ormai è una battaglia di retroguardia, ma segnalo lo stesso che il comma 1 dell'articolo 2 della L. 14 del 2009 (come sostituito dalla L. 13 del 2011), nel momento in cui consente gli ampliamenti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, avrebbe anche potuto essere interpretato nel senso che la deroga riguardi i limiti volumetrici e non le distanze dai confini (visto che l'articolo non specifica che si deroga a qualsiasi previsione dei regolamenti e degli strumenti urbanistici e che, subito dopo, si occupa del volume).

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 122 del 2013

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