Imprenditore agricolo a titolo principale e contributo di costruzione: è dovuto col piano casa?

10 Giu 2013
10 Giugno 2013

L’art. 7 della l.r. Veneto n. 14/2009 recita: “1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo di costruzione:

a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;

b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili”.

Qualora un imprenditore agricolo a titolo principale (avente i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal vigente Piano Casa) chieda un ampliamento della sua abitazione principale, è tale disposizione che trova applicazione?

Seppur la maggioranza dei Comuni sembra dare risposta positiva al quesito - in virtù, forse, di una presunta specialità del Piano Casa - si sottolinea la presenza di altre disposizioni che sembrerebbero escludere, invece, la corresponsione tali oneri di costruzione: l’art. 88 l.r. Veneto n. 61/1985 recita: “Il contributo non è dovuto per le concessioni di cui all’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, entro i limiti e con le modalità ivi previste.

Per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale è riconosciuta, su richiesta dell’interessato, dall’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura.

Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici esistenti con destinazione d' uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale se diretti ad assicurare al nucleo familiare dell’imprenditore stesso un alloggio con volume residenziale, esclusi gli accessori, fino a un massimo di 600 mc. e, quando si tratti di un nucleo familiare superiore a sei unità, un volume residenziale fino a un massimo di 100 mc. per componente.

Le opere relative agli annessi rustici, quando è superato il rapporto di copertura del 5%, sono considerate funzionali alla conduzione del fondo solo per strutture necessarie alla realizzazione dei piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali oppure a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura.

La vendita degli immobili, realizzati ai sensi della lettera a) dell’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a soggetti privi dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo nei 10 anni successivi al rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità costituisce modificazione d' uso ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10”; altresì l’art. 17 del D.P.R. 380/2001 prevede: “1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione”.

 E voi, che cosa ne pensate?

dott. Matteo Acquasaliente

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2 replies
  1. Gianluca says:

    Ritengo che l’aplicazione di una norma di carattere “eccezionale” e derogatoria come il c.d. “Piano Casa” sia invece da considerare come la possibilità eccezionale di ottenere un volume che mai la normativa vigente ti consetirebbe di realizzare (andando anche oltre la pianificazione che un comune ha programmato e a cui deve assolvere con le opere di urbanizzazione e i servizi), e quindi su di esso si paga il contributo di costruzione, decurtandolo poi (a volte fino alla gratuità) in base alla casistica della prima casa di abitazione, o dell’installazione di impianto da fonte rinnovabile, o secondo quanto ulteriormente concesso con delibera comunale.

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  2. Tobia says:

    A mio parere non è dovuto il versamento del contributo di costruzione per l’ampliamento di una “prima casa d’abitazione” di proprietà e dove risiede l’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale. Se poi vogliamo toglierci ogni dubbio, basta semplicemente suggerirgli di installare un impianto fotovoltaico sul tetto, con potenza di almento 3 Kw, così rientriamo nella gratuità prevista dall’art. 7 comma 1 bis a)

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