In materia di attrezzature elettroniche si forma il silenzio-assenso

27 Mar 2014
27 Marzo 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 19 marzo 2014 n. 353, chiarisce che la normativa dettata dal D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevale sul Codice della Strada in quanto normativa speciale. Di conseguenza, se l’Amministrazione non esprime il proprio diniego nei confronti della richiesta di autorizzazione per i lavori di scavo in una via pubblica per la posa di cavi in fibra ottica entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, si forma il silenzio-assenso. A riguardo si legge che: “Stabilisce infatti l’art. 88 del D.lgs n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che “1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza…all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. … 7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta…”.

Nella specie, l'istanza di rilascio di titolo autorizzatorio per lavori di scavo e posa di cavi in fibra ottica, corredata dalla relazione tecnica, è stata presentata in data 2 gennaio 2013, per cui, non avendo l'ente locale fatto pervenire nel termine di legge alcun atto di diniego, né convocato una conferenza di servizi, la società ricorrente ha acquisito il relativo titolo abilitativo, formatosi tacitamente una volta trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dell’art. 88 citato “il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture”.

Ne consegue che è del tutto illegittima la condotta tenuta dall’amministrazione, la quale, contestando l’abusività del cantiere aperto dalla ricorrente e dalla ditta subappaltatrice, e di fatto inibendo la prosecuzione dei lavori, ha illegittimamente pretermesso (senza previa attivazione di un procedimento di secondo grado) la formazione per silenzio-assenso del titolo abilitativo, comprensivo, quest’ultimo, dell’autorizzazione all’apertura del cantiere stradale, e sostitutivo di ogni altra autorizzazione, in ragione della prevalenza della speciale disciplina dettata dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) su quella prevista dal Codice della Strada in materia di autorizzazione all’apertura di cantieri stradali”.

Conclusivamente, l’autorizzazione richiesta da Infratel Italia si è perfezionata per effetto del trascorrere del tempo, in mancanza di un provvedimento di diniego tempestivamente espresso”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto n. 353 del 2014

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