La deliberazione comunale sul piano casa può escludere la prima casa sulle corte rurali di cui all’art. 10 della L.r. n. 24/85

19 Feb 2013
19 Febbraio 2013

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 210 del 2013.

Scrive il TAR: "Premesso che con il provvedimento impugnato è stato denegato il permesso di realizzare un ampliamento, a scopo abitativo, di un immobile sito in una porzione del territorio comunale soggetta a grado di protezione 2 (corte rurale);

- viste le difese dell’amministrazione resistente ed atteso il dettato normativo di cui all’art. 9 della l.r. n. 14/09, così come modificato per effetto della l.r. n. 13/2011;

- dato atto che il Comune, in applicazione del comma 5 dell’art. 9, ha deliberato in ordine al recepimento della disciplina del “Piano casa”, escludendo l’applicazione delle norme di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale per gli edifici ricadenti in z.t.o. A “centri storici”, nonché, per quanto qui interessa, per quelli rientranti nelle corti rurali, individuate e definite dai vigenti strumenti urbanistici ed assoggettate a gradi di protezione speciali e relative norme ai sensi dell’art. 10 della L.r. n. 24/85;

- che quindi, lungi dal ritener sempre ammissibili gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge regionale nelle ipotesi di prima casa, il Comune ha espressamente esercitato la facoltà, prevista dalla legge, di escludere in taluni ambiti l’applicazione del regime derogatorio introdotto dalla normativa regionale, anche a seguito della modifica di cui alla L.r. n. 13/11;

- dato altresì atto che, per quanto riguarda il grado di protezione esistente per l’ambito de quo, è prevista la possibilità di effettuare unicamente interventi di carattere conservativo, il che quindi non si concilia con il progetto di ampliamento presentato dai ricorrenti;

- ritenuta, altresì, l’infondatezza della censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative e di difetto di motivazione, non essendo richiesta la puntuale controdeduzione alle osservazioni presentate dagli interessati a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90;

per detti motivi il ricorso va respinto".

sentenza TAR Veneto 210 del 2013

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