La dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria nei PUA in mancanza del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 46, comma 1, b) L.R. 11/2004

04 Dic 2012
4 Dicembre 2012

Segnaliamo sulla questione la sentenza n. 1436 del 2012 del TAR Veneto.

Nel caso di un piano di recupero il ricorrente ha censurato la violazione della disposizione contenuta nell’art. 32 della legge urbanistica regionale, n.11/2004, circa la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, necessaria, secondo la normativa richiamata, anche nelle ipotesi di PUA relativi a nuovi insediamenti, nonché per ristrutturazioni urbanistiche e riconversioni volumetriche.

Scrive il TAR: "E’ invero da considerare come detta previsione normativa debba essere letta in combinato disposto con l’art. 46 della medesima legge regionale, il quale, proprio con riguardo all’individuazione del concreto dimensionamento delle opere di urbanizzazione dei PUA, rimanda ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale (art. 46, comma 1, b).
A sua volta lo stesso art. 32, al secondo comma, precisa che le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione, ma in conformità a quanto previsto dal provvedimento di Giunta di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), salva in ogni caso la possibilità di monetizzazione.
Poiché, in applicazione di tale previsione, la Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione n. 3178/2004, che in ogni caso le nuove previsioni relative ai metodi per individuare le opere di urbanizzazione sono rimandate ad epoca successiva all’approvazione dei PAT, restando così valide le previsioni contenute nei vigenti PRG in ordine ai limiti di dimensionamento, risulta evidente che non possa essere invocato nel caso di specie quanto stabilito dall’art. 32 in materia di dotazione minima di opere di urbanizzazione primaria.
Detta previsione, lungi dall’essere considerata non rilevante in quanto non contenuta in una norma di legge, assume valore cogente proprio per effetto dell’espresso rinvio contenuto nella legge urbanistica regionale alle determinazioni da assumere su tale specifico profilo da parte della Giunta Regionale".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1436 del 2012

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