La legge regionale 36 del 2012 ritocca il piano casa e la 34 la nozione di manutenzione straordinaria

27 Ago 2012
27 Agosto 2012

La legge regionale 10 agosto 2012, n. 36, pubblicata sul BUR n. 67 del 17 agosto 2012 contiene due nuove disposizioni in materia di piano casa  (il BUR è allegato al post che precede).

- L'art. 1 modifica l’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e stabilisce:

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:
4 bis. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo degli ampliamenti previsti dal presente articolo, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 4.

- L'art. 2 modifica l’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, stabilendo:

1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono soppresse le seguenti parole:
Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa”.

La legge regionale 10 agosto 2012, n. 34 modifica l’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni. stabilendo che

1. La lettera d) del primo comma dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituita:
d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare, purché l’unità immobiliare sulla quale si interviene abbia e mantenga la destinazione d’uso residenziale e le opere non interessino parti comuni dell’edificio.”.

Segnaliamo che l'articolo 76, comma 1, della L.R: 61/1985 disciplina l'autorizzazione gratuita (figura che non esiste più), cosicchè non si sa neppure come fare ad applicare la nuova legge.

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2 replies
  1. luca says:

    Eccola la proposta di legge
    http://www.consiglio.regione.veneto.it/commissioni/secondacommissione/allegati/PDL295_tp.pdf

    Commento: siamo proprio fuori dalla realtà. E Zaia sul mattino di Padova parla di edificazione eccessiva?! Figuriamoci, qui con tutte le deroghe torniamo alla situazione edilizia di 60 anni fa. Altro che evitare il degrado!!!

    Rispondi
  2. luca says:

    … e vedremo cosa ci preparerà di bello il progetto di legge n. 295 riguardante modifiche al piano casa e presentato alla 2° commissione consigliare regionale il 9/8/12 !

    Rispondi

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