La razionalizzazione amministrativa opera anche attraverso il divieto per i comuni di istituire fondazioni

04 Apr 2013
4 Aprile 2013

La Corte conti – sez. contr. Veneto – con il  parere 19 marzo 2013 n. 75 ha risposto al quesito volto a conoscere se è ammissibile – in relazione ai disposti degli artt. 9, co. 6, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 e 114, co. 5-bis, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. -, la trasformazione di una Istituzione comunale, che gestisce una casa di riposo, in una Fondazione controllata dall’ente locale stesso.

Nel parere, la Sezione, richiama quanto disposto dal citato art. 9 del d.l. 95/2012. “Tale norma, infatti, nell’ambito di una politica generale di revisione della spesa pubblica, prevede una serie di misure volte alla razionalizzazione amministrativa anche attraverso il divieto di istituzione e la soppressione di enti, agenzie ed organismi. In particolare, il comma 6, introduce il divieto per gli enti locali di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”. Si tratta di un divieto di portata generale che comprende tutti gli organismi strumentali dell’ente locale, nell’ambito dei quali vanno ricomprese anche le fondazioni” (Tale divieto va letto nell’ambito del favor,manifestato da legislatore in più occasioni, nei confronti di una reinternalizzazione dei servizi e di un generale smaltimento degli apparati pubblici, latamente intesi).

“In ordine, poi, alle considerazioni svolte dal Comune richiedente sulla esclusione della riconducibilità del servizio di gestione di una casa di riposo comunale nell’ambito delle c.d “funzioni fondamentali” dei Comuni, indicate dall’art. 14, comma 27, lett. g), del d.l. 78/2010, così come riformulato dall’art. 19, comma 1, del citato d.l. 95/2012 (che riferisce tali funzioni anche alla progettazione e gestione dei servizi sociali ed erogazioni delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, comma 4, Cost.), trattandosi, in realtà, di un servizio socio-sanitario di competenza della Regione, la Sezione chiarisce innanzitutto che il termine generico “casa di riposo” non identifica una sola tipologia di struttura, ma un universo parcellizzato e diversificato a seconda dei servizi offerti (solo alcuni dei quali sono anche “socio-sanitari”), dove agiscono diverse attori, pubblici e privati: Stato, regioni, enti locali, privati e c.d. “terzo settore”.”

In riferimento, quindi al divieto vediamo come lo stesso abbia “portata generale la cui ratio consiste appunto “nell’evitare, da parte degli enti locali, l’ulteriore incremento del numero di organismi strumentali in mano pubblica”. Tale assunto è confermato anche da una lettura del combinato disposto del comma 6 con il comma 1, del citato art. 9. In quest’ultimo comma, infatti, nell’ambito di una politica generale di snellimento degli apparati pubblici, viene disposto che le regione, le province ed i comuni provvedano a sopprimere, accorpare o, in ogni caso, ad assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari – in misura non inferiore al 20% –  di “enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica” che esercitino, “anche in via strumentale”, funzioni fondamentali di cui all’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione o funzioni ammnistrative spettanti ai comuni, province e città metropolitane ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. Pertanto, con riferimento agli enti già istituiti, il legislatore usa la medesima formula che poi applicherà anche alla diversa ipotesi del divieto di istituire ex novo organismi di questo tipo di cui al citato comma 6. L’assunto che in siffatta formula siano comprese anche le aziende speciali trova conferma nella previsione di cui al comma 1 bis del citato art. 9, che esclude dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le aziende speciali, gli enti e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, che altrimenti ricadrebbero nell’ambito applicativo dell’obbligo di razionalizzazione e snellimento di cui al comma precedente. L’eccezione puntale, prevista dal comma 1 bis, la cui portata derogatoria è limitata solo alla portata precettiva del comma 1, e quindi riferita solo agli organismi già esistenti, conferma l’interpretazione omnicomprensiva della fattispecie diversa cui si riferisce il divieto di cui al comma 6, rispetto al quale non è stata prevista nessuna deroga e che porta a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche le aziende speciali destinate a svolgere una funzione fondamentale, come quella ipotizzata nella richiesta di parere in argomento.”

dott.sa Giada Scuccato

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