L’associazione ambientale legittimata a ricorrere deve ricorrere e non può intervenire

26 Apr 2013
26 Aprile 2013

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 469 del 2013, già allegata al post che precede.

"7. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere pronunciato, seppur per differenti ragioni, per quanto attiene la proposizione dell’intervento ad adiuvandum delle associazioni Italia Nostra e World Wide For Nature Onlus.
7.1 La disciplina delineatasi a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 18 L. n. 349/86, non solo ha determinato il venir meno di un diritto generalizzato di impugnativa degli atti ritenuti illegittimi delle associazioni dirette alla tutela del territorio e dell’ambiente, ma ha, nel contempo confermato, pur con le opportune differenzazioni, un sistema di tutele che vede ancora oggi le associazioni legittimate a proporre - in via autonoma - un ricorso avverso atti e provvedimenti che si ritengano lesivi dei principi in materia di ambiente e di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
7.2 In considerazione di detti poteri di legittimazione attiva, riconosciuti dagli art. 309 e 310 del D.Lgs. 152/2006, deve ritenersi applicabile quel consolidato principio giurisprudenziale, nella parte in cui ritiene inammissibile l’intervento proposto dal soggetto già titolare di un’autonoma e speciale legittimazione. Come infatti, ha ricordato il Consiglio di Stato (Sez. V, 02-08-2011, n. 4557)..” nel giudizio amministrativo è, di norma, inammissibile l'intervento da parte del soggetto legittimato alla proposizione dei ricorso autonomo perché in contrasto con la regola secondo cui l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere  proposto nel processo amministrativo solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche da un soggetto che sia portatore di un interesse che lo abilita a proporre ricorso in via principale (Conferma della sentenza del T.a.r. Marche - Ancona, sez. I, n. 1242/2009)”.
7.3 Un’altrettanto recente pronuncia (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 05-09- 2012, n. 1457) ha confermato come ..” non è ammissibile nel processo amministrativo né l'intervento principale (ad infringendum iura utriusque competitoris), con il quale l'interveniente fa valere una pretesa autonoma, incompatibile con quella delle altre parti del processo, né l'intervento adesivo autonomo (o litisconsortile), con il quale l'interveniente esercita un'azione autonoma, assumendo tuttavia una posizione uguale e parallela a quella di una delle parti del processo”.
7.4 Nel caso di specie gli intervenienti si sono limitati ad affermare l’esistenza di un rapporto di dipendenza e di accessorietà dell’intervento così proposto rispetto al ricorso principale, senza tuttavia dimostrare, in concreto, l’esistenza di un interesse di fatto (o diffuso), in quanto riconducibile alle associazioni sopra ricordate, che risulti inequivocabilmente essere dipendente da quello azionato in via principale - o ne sia in qualche modo accessorio - e che, quindi in quanto tale, consentirebbe a dette associazioni di ottenere un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso.
7.5 Ne consegue che entrambe le associazioni ambientaliste, rivestendo una posizione soggettiva assimilabile a quella dei cittadini ricorrenti principali, avrebbero potuto e dovuto, proporre, non solo tutti gli strumenti di denuncia di cui all’art. 309, ma tutte quelle azioni di cui all’art. 310 della Codice dell’Ambiente, in quanto tese all’impugnativa degli atti suscettibili di ledere quegli interessi in materia di tutela dell’ambiente che hanno caratterizzato la controversia ora sottoposta a questo Collegio.
7.6 Condividere le tesi delle associazioni ambientaliste avrebbe l’effetto di violare il carattere impugnatorio del processo amministrativo, caratterizzato com’è, dalla previsione di termini perentori di decadenza.
7.7 Ne consegue che conformemente all’orientamento sopra richiamato, al quale questo Collegio ritiene di non discostarsi, l'istituto dell'intervento non possa essere utilizzato quale rimedio per far valere una pretesa rispetto alla quale l'interveniente avrebbe potuto proporre autonomo ricorso. Deve, pertanto, ritenersi che ai sensi dell’art. 28 comma 2° cpa sia inammissibile l’intervento adesivo autonomo del soggetto cointeressato e, quindi, legittimato a proporre autonomo e separato ricorso e, ciò, laddove proposto una volta che siano decorsi (come è avvenuto nel caso di specie) i termini di impugnativa dell’atto di cui si tratta.                                                                                                                                                                                                                8. L’intervento proposto dalle associazioni ambientaliste sopra indicate deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, ciò, unitamente all’intero ricorso".

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