L’avviso di avvio del procedimento non va applicato in modo “meccanico”, ma solo quando può servire a qualcosa

03 Giu 2013
3 Giugno 2013

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 615 del 2013.

Scrive il TAR: "6. Il difetto di istruttoria sopra rilevato deve ritenersi contestuale al venire in essere di quell’ulteriore vizio, riconducibile alla mancata
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90, partecipazione procedimentale quest’ultima che, non solo avrebbe permesso di verificare l’effettività del pregiudizio lamentato da parte ricorrente, ma avrebbe permesso di rendere manifesti i vizi del procedimento ora dedotti e con riferimento sia alla proprietà del fosso, sia alla disciplina applicabile allo stesso.
6.1 In tale circostanza l’esperimento della fase di partecipazione procedimentale nei confronti di un proprietario limitrofo, potenzialmente pregiudicato dall’atto amministrativo finale, sarebbe risultata conforme a quell’orientamento giurisprudenziale – confermato da una recente pronuncia – che ha inteso valorizzare l’istituto dell’avviso di avvio del procedimento, al fine di evitare di circoscrivere il significato reale della norma di cui si tratta, spesso utilizzata in un’applicazione quasi “meccanica” (sia in termini di motivo tradizionalmente aggiunto a motivi di impugnativa più “attinenti” alla fattispecie concreta in fase di redazione del ricorso) sia, ancora e a contrario - nello svolgimento del procedimento amministrativo-, da un uso che comporta l’emanazione di comunicazioni di avviso di avvio comprensive di formule stereotipate e apodittiche, non legate alla necessità di permettere un’indispensabile collaborazione tra privati e amministrazione nella predisposizione del provvedimento finale.
6.2 E’ utile ricordare come la finalità delle norme di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono dirette a rendere effettiva la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, partecipazione che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, attività quest’ultima che è finalizzata alla concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica amministrazione.
6.3 Detti principi sono stati confermati da alcune recenti pronunce giurisprudenziali (Cons. Stato Sez. IV, 12-02-2013, n. 834) hanno affermato che “l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 è strumentale alle esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del soggetto nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento. Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. III, n. 1692/2007)”. 6.4 E’ del tutto evidente che nel caso in esame la comunicazione di avviso di avvio del procedimento avrebbe permesso un’esatta definizione dell’ambito degli interessi coinvolti dall’emanazione di quel determinato provvedimento di cui si tratta e, nel contempo, l’acquisizione di quei rilievi posti in essere da parte ricorrente e ora contenuti nel ricorso di cui si tratta.
Il motivo è pertanto fondato".

sentenza TAR Veneto 615 del 2013

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