Le sanzioni per le opere realizzate in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica vanno versate alla Regione?

11 Giu 2013
11 Giugno 2013

 La Regione Veneto, con DGRV n. 2072 del 07.12.2011, pubblicata sul BUR n. 98 del 27.12.2011, disciplina le modalità di calcolo della sanzione prevista dagli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) per le opere realizzate in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica prevista ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004.

 In particolare si legge che: “rilevato che ai sensi dell’articolo 167, la sanzione è uguale alla somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, e che l’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, è doveroso osservare che sia l’art. 167 e che l’art. 181 tacciono circa i criteri per il calcolo dell’indennità, di tal che appare ragionevole riferirsi, per analogia, a quelli dettati dal Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, con il quale sono stati, infatti, determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”.

Nello specifico: “l’art. 2, comma 1, del citato Decreto Ministeriale 26 settembre 1997 prevede che “l'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive” e, che, in via generale, è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione delle perizia

Inoltre, per la quantificazione del profitto, il Decreto Ministeriale rinvia esplicitamente alla tabella allegata alla l. 28.02.1985 n. 47 recante le “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, talché “Le ipotesi in cui il Codice consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, tassativamente indicate al comma 4 dell’art. 167 ed al comma 1-ter dell’art. 181, possono essere ricondotte alle tipologie 4, 5, 6, 7 della classificazione degli abusi prevista dalla citata tabella allegata alla Legge 47/1985”.

La DGRV, tuttavia, non chiarisce se quanto supra esposto valga generalmente per tutte le sanzioni inflitte ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 (e che devono essere versate alla Regione) o se, invece, si riferisce unicamente alle sanzioni relative ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in corso presso la Regione.

Infatti, nella DGRV, si legge che: “La Lr 10/2011 ha modificato la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio” disciplinando le competenze regionali in materia di paesaggio e disponendo espressamente all’ art. 15 (Norma transitoria) che i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che alla data della presente legge, risultino in corso presso la Regione sono dalla stessa conclusi”.

Chi sa la risposta?

dott. Matteo Acquasaliente

DGRV 2072 del 2011

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1 reply
  1. mirko says:

    Il dubbio è lecito.
    io direi che “… L’autorità competente …” al rilascio dell’accertamento di compatibilità p. (art 167 comma 5 DLgs 42/04), quindi il Comune quando delegato o la Regione, è altresì “competente” alla riscossione del ” … pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione… ”
    Il Comune (delegato) o la regione dovrebbe poi utilizzare “… Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5 … … oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati
    dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti al recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti” (comma 6). E se la regione dovesse invece versare ai comuni “non delegati” le somme riscosse per poter dare applicazione a quanto previsto dal suddetto comma 6 ?

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