Nel caso di commercio all’ingrosso, anche se non vi sia accesso fisico da parte della clientela,si pagano contributi e oneri del commerciale e non dell’artigianale

03 Dic 2012
3 Dicembre 2012

Il caso è stato esaminato dalla sentenza del TAR Veneto n. 1449 del 2012.

Da quanto si evince dalla sentenza, una ditta che, come da visura camerale, esercita il commercio “in tutte le sue forme” di pneumatici, ha contestato il conteggio fatto dal Comune relativamente a contributo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri smaltimento rifiuti e impatto ambientale, ritenendo che l'attività in concreto svolta non sia commerciale, ma (si presume) artigianale, in considerazione del fatto che non ci sarebbe l'accesso fisico ai locali da parte della clientela (trattandosi di commercio all'ingrosso) e che una porzione del fabbricato è utilizzata come autofficina.

La tesi non è stata accolta dal TAR: "Considerato che l’amministrazione, tenendo conto dell’attività esercitata all’interno dell’immobile dalla ditta Sartoretto (che, come da visura camerale, esercita il commercio “in tutte le sue forme” di pneumatici) ha correttamente ritenuto che tale attività possa ricondursi al commercio, seppure all’ingrosso, di pneumatici (trattandosi oggettivamente di attività di intermediazione di merci), utilizzando a tal fine tutto lo spazio disponibile e non solo quello adibito ad uffici;
che quindi non risulta rilevante il fatto che fisicamente non vi sia accesso fisico da parte della clientela, assumendo importanza l’oggettivo svolgimento dell’attività di vendita dei materiali ivi depositati;
che l’attività di autofficina, per le ridotte dimensioni rispetto agli ulteriori spazi utilizzati, non appare determinante in ordine alla destinazione impressa alla restante parte dell’immobile;
che detta circostanza trova indiretta conferma dalla stessa richiesta presentata in precedenza dalla proprietaria di cambio di destinazione d’uso dei locali in contestazione, da artigianale in commerciale;
che al riguardo non appare rilevante il richiamo alla normativa vigente in materia di superfici di vendita".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1449 del 2012

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