Non si può sconfinare neanche per 12 cm su un’area di propria proprietà gravata da servitù di uso pubblico

23 Mag 2013
23 Maggio 2013

Nella sentenza n. 547 del 2013, il TAR Veneto rileva che la presentazione di un progetto edilizio che sconfina (anche solo per 12 cm) su un'area di proprietà dell'interessato, ma gravata da servitù di uso pubblico, deve ritenersi un comportamento illegittimo, perchè inequivocabilmente diretto a riacquisire la disponibilità dell’area stessa, facendo venir meno la servitù pubblica.

Scrive il TAR: "il Comune nella comunicazione dei motivi ostativi del 01/10/2012 e nel successivo provvedimento di diniego aveva rilevato come il progetto presentato dalla ricorrente violerebbe l’art. 832 c.c. in quanto l’edificio sporge su via Ausonia per 12 cm., circostanza quest’ultima ritenuta dal ricorrente non sufficiente a fondare il rigetto dell’istanza e, ciò, anche considerando come la porzione di terreno di cui si tratta sia di proprietà della stessa New Tower Group Srl.. 5.1 Con riferimento a detto motivo va rilevato come sia stata la stessa parte ricorrente a ricordare come, in realtà, dal contratto di compravendita del Giugno 2012, la fascia di terreno di cui si tratta, sia stata gravata da una servitù di passaggio attiva e passiva e, quindi con riferimento porzione di terreno che appare essere ora occupata dal marciapiede. 5.2 A prescindere dall’entità della violazione contestata, sul punto risulta dirimente proprio l’adibizione dell’area ad uso pubblico posta in essere dal precedente proprietario, circostanza quest’ultima che determina l’insorgere di un vincolo di indisponibilità che, unitamente all’uso l'uso del bene da parte della collettività protratto per lungo tempo, ha  determinato come lo stesso bene abbia acquisito caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cons. Stato Sez. IV, 15-06-2012, n. 3531). 5.3 Ne consegue come deve necessariamente considerarsi illegittimo il comportamento di parte ricorrente che, nel momento ricomprende anche questa minima area nell’ambito del progetto della costruzione, deve ritenersi – inequivocabilmente - diretto a riacquisire la disponibilità dell’area stessa, facendo venir meno la servitù pubblica sopra ricordata. 5.4 Deve essere rigettata, altresì, l’eccezione diretta a rilevare la violazione dell’art. 832 del c.c. e, ciò, nella parte in cui parte ricorrente rileva come lo sconfinamento progettuale della recinzione sulle proprietà altrui limitrofe costituisca un errore grafico facilmente rimediabile. Le argomentazioni proposte dalla parte ricorrente confermano, al contrario, l’esistenza di detto “sconfinamento” e, ciò, senza che nel concreto sia stata posta in essere – a seguito della comunicazione dei motivi ostativi del 01/10/2012 -, una modifica ai grafici in precedenza allegati all’istanza di permesso di costruire".

sentenza TAR Veneto 547 del 2013

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