Nota sulla fusione dei Comuni nel Veneto

12 Dic 2012
12 Dicembre 2012

Ai sensi degli articoli 117 e 133, comma 2, della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite. La competenza regionale viene ribadita anche dall’art. 15 del T.U.E.L. ove si stabilisce che “le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate”. Unico limite posto alla normativa regionale è “alla comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di  decentramento dei servizi”. Al fine di favorire la fusione, oltre ai contributi regionali, lo Stato eroga per i 10 anni successivi appositi contributi straordinari. La Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l’Unione di Comuni.

Ai sensi dell'art. 4 l’iniziativa legislativa spetta ad almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare. 

Ai sensi dell’art. 5 della stessa legge, quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito, previa individuazione delle popolazioni stesse ai sensi dell’articolo 6 (“..Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell’articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l’intera popolazione dei comuni interessati”).

La Legge Regionale n. 18 del 27.04.2012 ad oggetto “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito della disposizioni del succitato Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.07.2010 e del decreto legge n. 138 del 13.08.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, promuove e sostiene l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché la fusione di Comuni, facendo rientrare questa ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanzia a favore dell’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

Dott.sa Giada Scuccato

 La fusione tra comuni nel Veneto

 

 

 

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