Opinioni su MEPA e Università / 2

27 Mag 2013
27 Maggio 2013

Le Università sono obbligate a ricorrere al MePA per gli acquisti sotto soglia?

Per rispondere a tale quesito è utile iniziare dal dato normativo.

L’art. 1, c. 449 e 450 della legge 196/2006, modificato dal D. L. 52/2012 e dalla legge 228/2012, attualmente recita: “449. Nel  rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario  nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

  450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.

Appare chiaro che le Università hanno l’obbligo di ricorrere alle convenzioni-quadro per acquistare i beni/servizi - sotto e/o sovra soglia comunitaria - presenti nelle medesime: a riguardo si riportano due circolari del MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013 e prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 che, seppur riferitesi alle Istituzioni scolastiche, permettono di comprendere meglio il meccanismo delle convenzioni-quadro e le deroghe connesse a tale istituto.

Per quanto riguarda il MePA, invece, una lettura strettamente letterale della norma supra riportata sembrerebbe escludere le istruzioni universitarie dall’obbligo di ricorrere a tale mercato digitale.

Ci si chiede, però, se tale esclusione sia stata volutamente inserita e mantenuta dal legislatore o se, invece, si tratti soltanto di una “dimenticanza”: a tal fine si ricorda che, la medesima esclusione prevista per le convenzioni-quadro ex art. 1 c, 449, l. 196/2006, sia stata eliminata dal legislatore con la legge 228/2012

D’altronde, lo stesso articolo 1, c. 450, l. 196/2006 sembra ammettere anche altre interpretazioni: innanzitutto sembra estendere a tutte le “altre amministrazioni pubblicheex art. 1 D. Lgs. 165/2001 - quindi anche alle Università - l’obbligo di ricorrere al MePA. In secondo luogo, la parte finale dell’articolo attribuisce al MIUR il compito di emanare delle linee guida per regolare l’acquisto di beni e/o servizi “avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”, ossia avvalendosi delle procedure del MePA; in realtà, almeno allo stato attuale, tali linee guida non sembra siano state adottate.

 In tale mare magnum normativo alcune Università sembrano aver recepito l’obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti sotto soglia (Università di Salerno, circolare prot. 12187 del 28.02.2013), mentre altre, pur confermando l’assenza di tale obbligo, hanno comunque sollecitato tale forma di acquisto digitale per favorire la dematerializzazione documentale e l’alleggerimento della burocrazia amministrativa (in particolare l’Università di Verona, nella circolare prot. 52275 del 22.11.2012 afferma che: “l’articolo 7, comma 2, del decreto in oggetto, ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione per il ricorso al MEPA. Tuttavia detta norma, pur modificando la seconda parte dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non estende l’obbligo di ricorso al MEPA per gli acquisti sotto soglia comunitaria anche agli Atenei (come da nota dell’Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici prot. 0102747 del 25.10.2012), che restano quindi esclusi da tale vincolo” (...) “Tuttavia, questa Amministrazione intende comunque favorire il ricorso all’utilizzo dello strumento del Mercato Elettronico per tutte le acquisizioni di beni e servizi in esso reperibili”.

 La Consip S.p.A., d’altronde, non sembra aver dubbi a riguardo: tra i soggetti che possono abilitarsi per effettuare acquisti sul MePA ci sono anche le istituzioni universitarie.

 Inoltre, e a maggior ragione, la tabella contenente le facoltà-obblighi per gli acquisti sul MePA vigente dal 1° Gennaio 2013 – e consultabile in www.acquistinretepa.it - espressamente riconosce alle Università l’obbligo di effettuare acquisti ricorrendo alle Convenzioni-quadro e, qualora ivi non sono reperibili i beni e/o servizi di cui necessitano e si tratti di acquisti sotto soglia, l’obbligo di comperare sul MePA.

 Infine, per quanto riguarda la possibilità di acquistare nel c.d mercato esterno ed ad un prezzo più vantaggioso lo stesso bene e/o servizio presente sul MEPA, la Corte dei Conti, sez. di controllo per le Marche, nel parere assunto con deliberazione del 29 novembre 2012, n. 169 pubblicata nel post del 16.01.2013, ha già chiarito che si può ricorre a mercati diversi da quelli elettronici solamente se il bene e/o servizio non sia presente nel MePA o si tratti di un bene e/o servizio che necessiti di specifiche tecniche peculiari.

Per completezza si indica che, in ogni caso, le Amministrazioni statali possono ricorrere a tali c.d. mercati esterni qualora il bene abbia un prezzo inferiore rispetto a quello presente nel MePA, come evidenziato nel post del 29.04.2013.

Ovviamente, per dissipare i dubbi - sempre maggiori - che stanno sorgendo con riferimento alla materia de qua, è fortemente auspicabile un intervento chiarificatoro del legislatore o dell’AVCP.

dott. Matteo Acquasaliente

circolare miur prot2674_13

circolare miur prot3354_13

università Salermo

università Verona

Chi può abilitarsi al MERCATO ELETTRONICO

Tabella obbligo-facolta-1 Gennaio 2013

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