Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (DPR 59/2013)

31 Mag 2013
31 Maggio 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101) (GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013

"Art. 4 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

  1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica  ambientale corredata  dai  documenti,  dalle   dichiarazioni   e   dalle   altre attestazioni previste dalle vigenti  normative  di  settore  relative agli  atti  di  comunicazione,  notifica  e  autorizzazione  di   cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP che  la  trasmette immediatamente, in modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e  ne  verifica, in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale.  Nella domanda  sono  indicati  gli  atti  di  comunicazione,   notifica   e autorizzazione di cui all'articolo  3,  per  i  quali  si  chiede  il rilascio   dell'autorizzazione   unica   ambientale,    nonche'    le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 
  2. Qualora  l'autorita'  competente  riscontri  che  e'  necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti  ed il termine per il deposito delle integrazioni.
  3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si  concludono  entro  trenta giorni dal  ricevimento  della  domanda.  Decorso  tale  termine,  in assenza  di  comunicazioni,  l'istanza   si   intende   correttamente presentata. Nel caso di  richiesta  di  integrazione  documentale  ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Qualora  il  gestore  non  abbia  depositato  la documentazione richiesta  entro  il  termine  fissato  dall'autorita' competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la facolta'  per  il gestore di chiedere una proroga in ragione della  complessita'  della documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso  per il tempo della proroga.
  4.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita'  competente adotta  il  provvedimento  nel  termine  di  novanta   giorni   dalla presentazione della domanda e lo  trasmette  immediatamente  al  SUAP che, rilascia il  titolo.  Resta  ferma  la  facolta'  di  indire  la conferenza  di  servizi  di  cui  all'articolo  7  del  decreto   del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  La  conferenza di servizi e' sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali  e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo  o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del  presente  regolamento  compresi  nell'autorizzazione  unica ambientale.
  5.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli abilitativi per i quali almeno uno dei  termini  di  conclusione  del procedimento e' superiore a novanta giorni,  il  SUAP,  salvo  quanto previsto al comma 7, indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della domanda, la conferenza di servizi di  cui  all'articolo  7  del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  In tale  caso,  l'autorita'  competente  adotta  l'autorizzazione  unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della  domanda  o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione,  ai  sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7  agosto  1990,  n.  241, entro il termine  di  centocinquanta  giorni di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui  all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono  parere  positivo  possono  non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi  atti di assenso, dei quali si tiene conto  ai  fini  della  individuazione delle  posizioni  prevalenti  per  l'adozione  della   determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorita' competente promuove il coordinamento dei soggetti  competenti,  anche nell'ambito della conferenza di servizi.
  7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del  rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi  di  cui  all'articolo  3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la  relativa documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della  legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
  8. L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica,  ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a  disposizione  del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da  presentare  e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a  tutti  gli  interessati  le  informazioni  sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto  dall'articolo  6  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo  54  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impia

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