Se il comune non scomputa il valore delle opere di urbanizzazione convenzionate dal privato, deve restituirne il valore in moneta

30 Nov 2012
30 Novembre 2012

Lo afferma la sentenza del TAR Veneto n. 1450 del 2012.

Scrive il TAR: "....4.- Dunque, alla stregua di quanto innanzi precisato occorre verificare se l’art. 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che consente di scomputare gli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio della concessione edilizia, impedisca o meno che tra le parti si possa regolare il rapporto anche in termini diversi, limitando o escludendo lo scomputo, atteso che si verte in tema di diritti disponibili e che il legislatore non ha espressamente vietato che la parte promittente possa liberamente assumere impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli astrattamente previsti dalla legge.

La soluzione della questione non può che essere nel senso che all’Amministrazione è interdetto di esigere dal privato una doppia prestazione acquisendo contemporaneamente le opere eseguite ed il contributo dovuto per esse, e ciò in quanto, essendo l’onere del contributo di urbanizzazione annoverabile tra le prestazioni patrimoniali che il Comune può imporre in base ad apposite norme a colui che intende eseguire un intervento edilizio (art. 11 della legge n. 10/1977), non può, in assenza di specifica previsione, far nuovamente ricadere su quest’ultimo la medesima prestazione (cfr. CdS, IV, 23.9.2011 n. 5354).

5.- Accertato, dunque, il divieto della doppia imposizione (donde la disapplicazione della delibera consiliare n. 176/1987 laddove la esige e l’annullamento degli atti amministrativi che in sua esecuzione la impongano), deve ora verificarsi se il Comune di Roana abbia effettivamente preteso dall’odierna ricorrente il pagamento degli oneri urbanistici in aggiunta all’esecuzione delle opere urbanistiche, individuandone altresì, in caso affermativo, il “quantum” ai fini della necessaria declaratoria dell’obbligo di restituzione..."...

5.4.- ... la situazione relativa alla concessione n. 4902/91 rilasciata dal Comune per la realizzazione di un fabbricato residenziale, sempre in via Nuova. Qui il Comune ha subordinato il titolo edilizio alla sottoscrizione di apposito atto d’obbligo (31.3.1992, rep. n. 68386) con cui l’Immobiliare si impegnava all’esecuzione di talune opere di urbanizzazione primaria (cfr. l’art. 4 del citato atto d’obbligo) il cui valore, però, non veniva scomputato dall’importo corrisposto per gli oneri di urbanizzazione (£ 46.081.995: cfr. l’art. 5 dell’atto d’obbligo cit.).

6.- Alla stregua, dunque, di quanto affermato innanzi - ove s’è detto che non possono essere previsti oneri di urbanizzazione a carico di che tali oneri abbia già corrisposto mediante l’esecuzione di opere -, il mancato scomputo è illegittimo, sicchè deve determinarsi il valore delle opere eseguite dalla ricorrente che il Comune dovrà restituire: valore che è calcolabile alla stregua del riconoscimento all’uopo effettuato dalla ricorrente stessa – stante il quale non sussiste alcuna necessità di ricorrere ad una CTU - con l’atto d’obbligo 28.8.1997 n. 83967, ove essa ha quantificato “l’importo complessivo delle opere realizzate + cessione/vincolo delle aree” nella misura di £ 63.866.587. Orbene, tenuto conto che, come si è accennato (e come si conferma nello stesso atto d’obbligo), dal predetto importo vanno detratte le somme di £ 11.886.105 (scomputate dagli oneri urbanistici pagati per la concessione edilizia prot. n. 4902/91 relativa alla demolizione di un fabbricato rurale ed alla costruzione di un edificio residenziale) e di £ 29.302.790 (scomputate relativamente alla concessione n. 7538/7322 rilasciata per la costruzione di un fabbricato residenziale in via Nuova), il valore delle opere di urbanizzazione realizzate dalla ricorrente in relazione alla concessione n. 4902/91 rilasciata dal Comune per la costruzione di un fabbricato residenziale in via Nuova (c.d. “Ross”) va inequivocabilmente quantificato nell’importo di £ 22.677.692, che il Comune di Roana dovrà dunque corrispondere all’odierna ricorrente con interessi e rivalutazione fino al soddisfo...".

sentenza TAR Veneto 1450 del 2012

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