Se scade il termine per la demolizione del’immobile abusivo si verifica l’acquisizione gratuita e non può più essere presentato l’accertamento di conformità

15 Nov 2012
15 Novembre 2012

Lo precisa il TAR Veneto nella sentenza n. 1350 del 2012.

Scrive il TAR: "Questo T.A.R. ha sempre condiviso l’orientamento maggioritario in giurisprudenza per cui la presentazione di una domanda di accertamento di conformità rende inefficace l’ordine di demolizione impartito. Tuttavia, nel caso in esame tale orientamento non è invocabile, essendo diversa la fattispecie di partenza.
Infatti, premesso che oggetto dei provvedimenti impugnati è un immobile ab origine abusivo, realizzato in zona vincolata senza autorizzazioni paesaggistiche e mai sanato, v’è da osservare che le richieste di sanatoria citate dalla ricorrente sono state presentate ben oltre il termine di 90 giorni previsto per provvedere alla demolizione. Infatti, l’ordinanza di demolizione n. 1893 del 7 marzo 2006, mai gravata, recava il termine di legge di novanta giorni per la sua esecuzione, pena le conseguenze, ivi descritte, dell’acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001. Tale termine era stato inizialmente sospeso fino alla costruzione del fabbricato autorizzato con il permesso di costruire del 22 febbraio 2005. Tuttavia, una volta annullato tale titolo abilitativo è venuta anche a cadere la condizione sospensiva. Di ciò l’amministrazione comunale ne ha dato correttamente atto con il provvedimento del 12 marzo 2007, anch’esso mai gravato, che ha fatto legittimamente decorrere i termini di novanta giorni per la demolizione dalla notifica del decreto provinciale dell’ 11 luglio 2006 di annullamento del permesso di costruire.
Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità del 2 aprile 2007, i termini per la demolizione erano già ampiamente decorsi, con la conseguenza automatica dell’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’opera abusiva e dell’area di pertinenza. Infatti, l’effetto acquisitivo si verifica ex lege alla scadenza dei novanta giorni fissato per l’ottemperanza all’ordine di demolizione, senza che sia necessaria né la notifica all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza, né la trascrizione, in quanto il primo atto ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l’immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile a terzi il trasferimento a norma dell’art. 2644 c.c. .
Il provvedimento qui impugnato del 25 febbraio 2011, che ha dichiarato irricevibile per mancanza di titolarità la domanda di accertamento di conformità presentata da Agricola Maine, ripercorre puntualmente questi passaggi e si basa sul presupposto inconfutabile della intervenuta acquisizione al patrimonio del Comune dell’opera abusiva e dell’area di sedime. I successivi provvedimenti del 27 aprile 2011, del 20 e del 24 ottobre 2011, si è già visto, hanno invece natura meramente certificativa e dichiarativa degli effetti che si sono già prodotti".

sentenza TAR Veneto 1350 del 2012

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