Spetta al giudice ordinario la controversia sul conguaglio del costo di cessione di un’area P.E.E.P. , ai sensi dell’art. 35, comma 12, Legge 865/1971

11 Apr 2013
11 Aprile 2013

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 461 del 2013.

Scrive il TAR: "oggetto della controversia è il pagamento del prezzo definitivamente determinato per la cessione delle arre insistenti nella zona del P.E.E.P, poichè, a seguito di una diversa quantificazione del prezzo delle aree espropriate, il Comune ha ritenuto che al caso in esame si dovesse applicare il disposto dell'art. 35 l. 865/1971 e ha ritenuto che la società convenuta, originaria assegnataria delle aree, dovesse pagare l differenza tra quanto pattuito e quanto invece risultava a seguito del nuovo prezzo delle aree espropriate. In particolare, viene in primo luogo in questione la debenza del pagamento di tale conguaglio, che viene contestata, da parte della ricorrente, sul versante soggettivo, mediante l’indicazione degli attuali proprietari degli alloggi quali soggetti tenuti a soddisfare il credito vantato, nonché, in subordine, la quantificazione dello stesso, che si assume non giustificata documentalmente. La giurisprudenza della Cassazione è più volte intervenuta proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 35 della legge citata individuando il giudice ordinario quale giudice competente a conoscere delle questioni inerenti il prezzo di cessione. E’ stato deciso che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in
contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere
discrezionale della P.A” (Cass. sez. U: n. 17142/2011; 18257/2004). “La giurisdizione ordinaria poi, non è esclusa dalla necessità di procedere all'interpretazione dell'atto di concessione al fine di giudicare sull' an debeatur allorché la convenzione non viene in considerazione quale oggetto della controversia" (così Sez. Un., n. 18257/2004, in senso conforme n. 9842/2011). Negli stessi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato (cfr. n.
509/2009 a conferma della sentenza del T.A.R. Lazio – Latina n. 209/2007, riguardante un caso analogo a quello odierno). E se il principio è vero nei casi in cui il Comune concede il diritto di superficie, a maggior ragione deve essere applicato quando l'ente comunale ponga invece in essere un atto traslativo della proprietà, verso un corrispettivo. In tal caso, infatti, la convenzione è un atto negoziale a struttura bilaterale, da cui derivano situazioni giuridiche in rapporto sinallagmatico aventi consistenza di diritti soggettivi (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, n. 1343/2011). Trattasi, dunque, nella specie, dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, scaturente non dalla convenzione urbanistica ma dalla legge, e in ordine alla cui debenza e  quantificazione non sussiste, fra l'altro, alcun potere discrezionale della P.A. Inoltre, nel caso in esame non vengono poste questioni attinenti direttamente all’interpretazione e all’esecuzione della convenzione, inerendo comunque tutte alla addebitabilità o meno alla ricorrente, sulla base dell’art. 35, comma 12, L. 865/71, dei costi sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree dallo stesso originariamente alienate alla medesima SAR.MAR. verso un corrispettivo determinato solo in via provvisoria. Si tratta insomma di stabilire se lo scopo di riportare il bilancio del Comune in pareggio, posto alla base dell’obbligo di conguaglio, previsto dall’art. 35 citato, possa attribuire al credito natura di obbligazione propter rem, che si trasferisce unitamente alla proprietà dell’immobile. Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia in esame e che la stessa sia da attribuire al giudice ordinario".

sentenza TAR Veneto 461 del 2013

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