Cosa è l’alterazione permanente che richiede l’autorizzazione paesaggistica (un telo plastificato sorretto da un graticcio di canne no)

04 Giu 2013
4 Giugno 2013

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 619 del 2013, che annulla l'ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, che ne aveva ordinato la rimozione.per essere stato collocato in zona vincolata, senza l'autorizzazione paesaggistica.

Scrive il TAR: "1. L’oggetto della controversia sottoposta a questo Collegio attiene all’applicabilità, al caso di specie, dell’esimente di cui alle lett. b) e c)
dell’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004.
1.1 Dette disposizioni ritengono non necessaria l’emanazione di un atto di autorizzazione paesaggistica, anche su un’area vincolata e, ciò, in presenza di due precise fattispecie. Nell’ipotesi della lett.b), si è inteso sottrarre al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. 1.2 Nella fattispecie di cui alla lett.c) l’autorizzazione paesaggistica non è ritenuta necessaria nelle ipotesi del ..” taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”.
2. Nelle ipotesi sopra ricordate la fattispecie derogatoria deve ritenersi da ricondurre alla natura degli interventi da realizzare che sono tali da non incidere sul contesto vincolato producendo apprezzabili mutamenti dello stato dei luoghi.
2.1 In particolare la fattispecie di cui alla lett.b) richiede che gli interventi non soggetti ad autorizzazione soddisfino due presupposti: Il primo di essi è dato dalla circostanza che l’intervento non produca un’alterazione permanente dei luoghi protetti attraverso la costruzione di organismi edilizi od altre opere civili. Il secondo requisito richiede che non vengano realizzate attività idonee ad alterare l’assetto  idrogeologico del territorio.
3. Nel caso di specie l’ordinanza di rimessione è diretta ad operare la rimozione di un telo di colore verde, in fibra sintetica, che è stato posizionato sia all’interno della recinzione sia sulla stessa recinzione che separa il confine tra il mappale n. 2 e 3.
3.1 Con riferimento alla natura e alle caratteristiche del telo è lo stesso verbale di accertamento del Comune di Sedico a precisare che.. “Data la consistenza dell’elemento contestato (telo cerato), la sua collocazione (posato e fissato su graticcio leggero di canne) si è dell’avviso che lo stesso non possa essere considerato attività edilizia”. Ne consegue come sia del tutto evidente il carattere amovibile di detto telo, in quanto, semplicemente poggiato sulla recinzione e legato con dei lacci alla siepe e, ciò, senza nessun’ opera e struttura che possa far presumere una collocazione stabile e duratura.
3.2 Il manufatto di cui si tratta costituisce, allora, una struttura precaria e amovibile che non solo non configura l’esistenza di un’opera civile, ma soprattutto non determina il venire in essere di un’alterazione permanente dello stato dei luoghi, circostanza quest’ultima tutelata dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
4. Sul punto va, altresì, richiamato quell’orientamento giurisprudenziale (per tutti Cass. pen. Sez. III 18/06/1997 n. 5961) laddove ha affermato che “l’alterazione” acquista il carattere dell’alterazione permanente qualora essa sia di tale durata da comportare per un lungo periodo di tempo l’impossibilità di una ricostituzione del patrimonio naturale.
4.1 Sul punto risulta, altresì, condivisibile la ricostruzione di parte ricorrente che rileva come la finalità del telo in questione deve ritenersi diretta ad operare una protezione della siepe in fase di crescita, circostanza quest’ultima che consente di ricondurre la fattispecie di cui si tratta all’esimente di cui alla lett. b) dell’art. 149 della disciplina sopra citata".

sentenza TAR Veneto 619 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC