Nei reati urbanistici possono eventualmente concorrere anche i dirigenti dell’area tecnica comunale

14 Mar 2014
14 Marzo 2014

L’art. 44, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 prevede una fattispecie contravvenzionale di mera condotta a forma libera, che mira a sanzionare con l'ammenda fino a 10329 euro, “l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai  regolamenti  edilizi,  dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire”.

L'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, a sua volta, prevede l'obbligo di vigilanza ed individua una posizione di controllo; non costituendo, però, fattispecie autonoma di reato né determinando responsabilità a titolo di concorso; tale norma, inoltre, non determina un obbligo giuridico di impedire l'evento descritto nella lettera a) dell'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001.

La Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 7765 del 19 febbraio 2014, ha affermato che: “Nei reati urbanistici possono eventualmente concorrere anche gli organi pubblici deputati al controllo sugli interventi di trasformazione del suolo posti in essere da privati (vedi già — con riferimento al previgente art. 6 delle legge n. 47/1985 — Cass., sez. III: 23.2.1987, Pezzoli e 21.9.1988, Maglione) e l'ipotesi più frequente di concorso con i soggetti che si trovino in possesso delle particolari qualità soggettive indicate dall'art. 29 del T.U. dell'edilizia è quella del rilascio di un atto amministrativo illegittimo per contrasto con disposizioni di legge o di regolamento ovvero con le previsioni degli strumenti urbanistici.

La responsabilità penale a titolo di concorso nel reato edilizio [essendo stata ritenuta la possibilità di ravvisare contestualmente anche il delitto di abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen.] può configurarsi non soltanto a carico del soggetto che rilascia l'atto abilitativo illegittimo ma anche nei confronti di funzionari pubblici che svolgano in modo dolosamente infedele attività di carattere istruttorio nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo (vedi: Cass., sez. V, 18.12.1991, Morroni e, con riferimento ad un'ipotesi di lottizzazione abusiva, Cass., sez. III, 14.6.2002, Drago). L'ipotesi più frequente di concorso del funzionario pubblico nel reato edilizio è caratterizzata dalla presenza di un comportamento infedele per dolo, ma non può escludersi la possibile corresponsabilità del funzionario anche in relazione a condotte meramente colpose e questa Corte ha già ritenuto possibile configurare una illegittimità parziale di una concessione edilizia (limitata alle sole opere contrastanti con il regolamento edilizio) come fonte di responsabilità penale degli operatori pubblici che abbiano contribuito a darvi causa per inosservanza della norma regolamentare, ex art. 17, lett. a), della legge n. 10/1977 (vedi Cass., sez. III, 10.1.1984, Tortorella).

L'esistenza di una "posizione di garanzia che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 40 cod. pen." è stata inoltre ravvisata, nei confronti del dirigente dell'area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione edilizia illegittima”.

Dott.ssa Giada Scuccato

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