Le distanze per le api

19 Set 2013
19 Settembre 2013

Segnaliamo che l'articolo 8 della L. 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) ha disciplinato le distanze per gli apiari, stabilendo che:

Dopo l’articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

 “Art. 896-bis – (Distanze minime per gli apiari) – Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri e se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari dev ono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione".

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