Se la costruzione non rispetta la distanza legale e il vicino fa causa il progettista paga i danni che il suo cliente subisce

11 Nov 2014
11 Novembre 2014

La Corte d’Appello di Venezia stabilisce che sussiste la responsabilità professionale del progettista e/o direttore lavori se le opere realizzate non sono conformi alla diposizioni legislative /o comunali in materia di distanze e il vicino vince una causa per la demolizione. In queste casi, infatti, il cliente ha diritto di essere tenute indenne dal professionista di tutte le spese (processuali e non) collegate alla realizzazione dell’opera abusiva, salvo che il professionista abbia agito come mero esecutore degli ordini impartiti (nudus minister) ovvero il cliente abbia mantenuto un costante controllo (di fatto e/o tecnico) sulla realizzazione del manufatto.

Nella sentenza n. 2430 del 04 novembre 2014 si legge: “secondo risalente, ma condivisibile giurisprudenza di legittimità, il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali dal fondo del vicino, deve ritenersi legato da nesso causale con il comportamento del professionista, che abbia predisposto il progetto e diretto i lavori, al fine dell’obbligo di quest’ultimo di rivalere il committente delle conseguenze della sua responsabilità verso il proprietario di quel fondo, qualora quella irregolare ubicazione del fabbricato sia conforme al progetto, e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di direzione dei lavori. (Cass. n. 5699 del 03/11/1979)” ed ancora che: “va osservato che in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale il cliente non può imputare alcunché al professionista, progettista e direttore die lavori, quando è stato lui stesso a chiedere la progettazione in un determinato modo e quando, essendo nella possibilità di controllare agevolmente il rispetto delle più comuni norme di legge e di regolamentari in tema di distanze, ha accettato, facendo acquiescenza al comportamento del professionista stesso, il rischio di una lite con il vicino confinante (Cass. n. 5296 del 07/12/1977). 

Nessuna delle ipotesi di esonero da responsabilità, quali sopra evidenziate, sono ravvisabili nel caso di specie.

Va, invero, escluso che .... fosse in grado di controllare in modo agevole il rispetto della normativa in materia di distanze: nella specie non si trattava di un mero controllo di fatto, ma anche di valutazioni di carattere giuridico, delle quali lo ... non poteva avere competenza. Che il mancato rispetto delle predette distanze non fosse, poi, così facilmente rilevabile emerge con tutta evidenza se solo si consideri che la decisione di primo grado è stata ribaltata nella presente sede di appello.

Va, altresì, escluso che lo ... avesse chiesto che la progettazione avvenisse in un certo modo. Anzi, dall’espleta istruttoria orale di primo grado è emerso che: il geom. ... aveva curato la progettazione e la direzione lavori di altra parte del medesimo immobile, colpita da provvedimento giudiziale di abbattimento; che per tale ragione; al momento del conferimento dell’incarico relativamente all’immobile per cui è causa, al geom. ... fu ricordata più volte la precedente vicenda che si concluse con il parziale abbattimento; che quindi lo ... si raccomandò più volte al geom. ... di curare la ristrutturazione con particolare riguardo e attenzione al fatto che si evitasse il ripetersi di situazioni simili; che il geom. ... assicurò e garantì più volte che il progetto e l’esecuzione dell’opera sarebbero stati eseguiti in modo inattaccabile sia sotto il profilo urbanistico che civilistico (testi ...).

Conseguentemente il ... va condannato al risarcimento in favore dello ... dei danni dallo stesso patiti e come accertati, consistenti nei costi da sostenersi per la demolizione delle opere realizzate in contrasto con la normativa sulle distanze dai confini e per la ricostruzione a norma di legge”.

dott. Matteo Acquasaliente

Sentenza Corte Appello Venezia 2430 del 2014

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1 reply
  1. Fabio says:

    Solamente per segnalare che la sentenza qui pubblicata è incompleta

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