Elezioni amministrative 2014 nei piccoli comuni e le modifiche del disegno di legge Delrio

18 Mar 2014
18 Marzo 2014

Il prossimo 25 maggio 2014, come molti già sanno, si svolgeranno le elezioni per il Parlamento Europeo.

La data delle elezioni amministrative (sindaco e consiglio comunale) verrà fissata con Decreto del Ministero dell'Interno “non oltre il 55esimo giorno precedente a quello delle votazioni ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi” così come stabilito dall’art. 3 L. 7.6.1991 n. 182. Nel turno elettorale del 2014, tale termine coincide con il 30 marzo 2014.

La data verrà resa pubblica dal Prefetto, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima della data della votazione (art. 18 DPR 16.5.1960 n. 570 e s.m.e.i.).

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale deve essere effettuata dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione (articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 e successive modificazioni). Così, se presumibilmente le elezioni amministrative 2014, coincideranno con le elezioni europee e si terranno solo la domenica 25 maggio 2014, la presentazione delle liste dovrà avvenire tra il 25 e il 26 aprile 2014.

Se, dunque, fino a questo punto della ricostruzione normativa non vi sono dubbi di sorta, diversamente, preoccupa i candidati consiglieri e sindaci dei piccoli comuni, il DDL DELRIO.

Il numero dei candidati, ridefinito in relazione all’articolo 16, comma 17, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che : “ A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 6 consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 6 consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 7 consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in quattro”.

Il DDL AC 1542, approvato dalla Camera dei Deputati il 21/12/2013, prevede all’art. 18, comma 5, (a seguito dell’emendamento 18.100) una modifica sostanziale della composizione dei consigli Comunali: “All’articolo 16, comma 17, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri ed il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.”

Così facendo, quindi, se il disegno di legge Delrio fosse approvato entro i termini per la presentazione delle liste, sarebbero da ridefinire le composizione delle liste in termini molto stretti.

Questo testo di legge, è attualmente in valutazione al Senato sotto il nome di AS 1212, ed è accompagnato da un parere negativo della Corte dei Conti. In questa sede è stato presentato un emendamento che prevede un’ulteriore novità per i comuni di piccoli dimensioni, infatti con l’emendamento n. 21.164, si propone di aggiungere il seguente comma dopo il comma 7 dell’art. 21: «7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 cittadini non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», eliminando così il vincolo del doppio mandato.

Com’è noto il testo licenziato da entrambe le Camere deve essere identico, perciò, qualora venisse modificato, dovrà tornare a Montecitorio. I tempi, tuttavia, sono strettissimi. Affinché le nuove regole abbiano efficacia nella tornata amministrativa del 25 maggio prossimo, infatti, il progetto Delrio dovrebbe essere trasformato in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il 10 aprile 2014, ultimo giorno utile per la convocazione dei comizi elettorali (come si scriveva in premessa, avviene 45 giorni prima per mano del Prefetto). Tutto ciò se il Presidente della Repubblica acconsentisse a ritardare la firma del decreto di convocazione del voto fino all’ultimo momento.

Ce la farà il nostro Parlamento ad approvare il ddl Delrio con termini così stretti? Lo scopriremo.

Dott.ssa Giada Scuccato

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1 reply
  1. Giuseppe says:

    Se venisse approvato definitivamente, nei comuni piccoli sarebbe garantita un minimo di democrazia rispetto alla normativa del 2011 ma i tempi sono stretti

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