I revisori comunali sono rieleggibili per più di due volte?

09 Lug 2014
9 Luglio 2014

Il T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, nella sentenza del 04 luglio 2014 n. 7133 chiarisce che il revisore dei conti di un ente locale può essere eletto anche più di due volte.

In realtà la sentenza si riferisce all’art. 235, c. 1, I periodo, del T.U. enti locali, ante la recente riforma, secondo cui: “L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola vola”.

In seguito alle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, l’articolo de quo recita: “L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”.

La sentenza che si commenta, dunque, deve essere letta rapportandola alla normativa previgente.

Sul punto si legge che: “Nel merito, la Sezione non condivide la lettura data dal Comune all’art. 235, comma 1°, del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), orientato per l’impossibilità di procedere alla rielezione, anche dopo un considerevole periodo di tempo, del componente del collegio dei revisori destinatario di due precedenti elezioni. Ad avviso del Collegio la corretta interpretazione della citata norma del TUEL, la quale dispone che i revisori siano rieleggibili una sola volta, porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l’incarico in un ente per due trienni nell’arco della propria attività professionale (in tal senso: T.A.R. Puglia, Lecce, 16.12.2009 n. 3143; Cons.St., V, ord. 26.10.2009 n. 5324)

Questa soluzione in discorso appare maggiormente aderente alla formulazione della previsione dell’art. 235, 1° comma, del D.Lg.. n. 267/2000, che, utilizzando la formulazione “sono rieleggibili per una sola volta”, opera un chiaro riferimento ad elezioni che devono susseguirsi senza soluzione di continuità e non ad elezioni che si svolgano a distanza di un considerevole periodo di tempo, e si attaglia alla necessità di prescegliere, tra più interpretazioni possibili, quella che sacrifica nella minore misura possibile la sfera lavorativa dei soggetti interessati allo svolgimento dell’incarico. Del resto, l’opposta soluzione interpretativa finisce sostanzialmente con l’imporre una forma di ineleggibilità a carattere perpetuo e del tutto irrazionale, partendo da una esigenza, quella di escludere possibili collegamenti “fissi” tra amministrazioni comunali e componenti del collegio dei revisori dei conti, che è comunque adeguatamente neutralizzata dal sistema del voto limitato previsto per l’elezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti.

In ogni caso, nella vicenda che ci occupa, il rischio di possibili comportamenti collusivi tra controllore e controllato è del tutto escluso dal lungo periodo di tempo intercorso rispetto alle due precedenti elezioni, avvenute nel 1991 e nel 1994. Prospettare una qualche forma di ineleggibilità a così lungo periodo di tempo dai precedenti incarichi e nell’assoluta assenza di possibili rischi di condizionamenti politici è quindi, oltre che inutile, eccessivamente ed ingiustamente lesivo del diritto dell’interessato all’assunzione della funzione pubblica di controllo”.

Dunque, se in passato i revisori comunali dei conti erano rieleggibili anche per più di due volte, quid iuris ora alla luce della nuova normativa? Valgono le stesse considerazione di cui supra?

Per quanto concerne le tempistiche per proporre il ricorso averso le delibere comunali, invece, il Collegio ricorda che i termini non sempre decorrono dalla pubblicazione delle stesse sull’albo pretorio perché: “Il Collegio ritiene che i predetti termini non possano decorrere se non dalla effettiva conoscenza dell’atto. L’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalle controparti si fonda sull’orientamento giurisprudenziale, espresso, ex multis, nella seguente massima: “L’affissione all’albo pretorio delle delibere comunali, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 47, comma 1, l. n. 142 del 1990), costituisce una forma di pubblicità, legale, di per sé esaustiva ai fini della presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes, allorquando i provvedimenti stessi non siano direttamente riferibili a soggetti determinati” (Cons.St., V, 2.12.2002 n. 6601).

Presupposto dell’eccezione è che la deliberazione oggetto di gravame non richieda la notifica individuale se non ai soggetti da essa nominati per aver ricevuto l’incarico, con tale provvedimento conferito, di componenti del nuovo collegio dei revisori dei conti comunali. Al contrario, ritiene il Collegio che tra i destinatari diretti della delibera commissariale deve essere ricompreso il ricorrente. ancorché escluso dall’incarico e non menzionato dal provvedimento di nomina, ma tuttavia coinvolto nel presupposto procedimento, avendo egli partecipato con esito positivo alla sub procedura di estrazione a sorte prevista dal regolamento di cui al decreto 15.2.2012 n. 23 del Ministro dell’interno per i soggetti aventi i requisiti per la nomina a revisore dei conti.

Invero ciò che qualifica la posizione soggettiva del privato interessato ai fini della sussistenza dell’obbligo di notifica è sia la circostanza che il privato medesimo abbia assunto la veste di parte nel procedimento amministrativo presupposto, sia che la sua posizione giuridica venga direttamente attinta dal contenuto decisionale della determinazione conclusiva (T.A.R. Campania, Napoli, II, 29.6.2007 n. 6392).

E’ d’altronde noto che la giurisprudenza degli ultimi decenni abbia interpretato le disposizioni in tema di decadenza dall’azione nel processo amministrativo nel senso di ampliare le ipotesi in cui è necessaria la notifica individuale dell’atto pregiudizievole, giungendo a ritenere sussistente l’obbligo in questione non solo in favore dei soggetti nominativamente indicati dall’atto impugnato, bensì anche in favore di soggetti comunque facilmente individuabili a cagione del suo contenuto (si veda al riguardo Cons.St., V, 6.12.1994 n. 1460, secondo cui “deve essere notificato o comunicato l'atto anche a chi, pur non menzionato, sia in qualche modo da ritenere destinatario del medesimo; pertanto, nei confronti di tali soggetti la pubblicazione dell'atto nelle forme di rito non fa decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione, occorrendo a tal fine la notifica o comunicazione individuale ovvero la prova dell'effettiva conoscenza”).

Tale circostanza imponeva pertanto, ad avviso del Tribunale, la comunicazione o notifica individuale ai soggetti che hanno preso parte al procedimento, quantomeno a chi, come il ricorrente, è stato coinvolto dall’amministrazione stessa nella procedura di estrazione a sorte e nella richiesta di una dichiarazione di consenso alla eventuale nomina e di informazioni curricolari”.

dott. Matteo Acquasaliente 

TAR Roma n. 7133 del 2014

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