Urbanistica: materia comunale o regionale?

05 Set 2014
5 Settembre 2014

Ringraziando l’arch. Emanuela Volta per la segnalazione, pubblichiamo alcuni passi della sentenza del T.A.R. Veneto, sez. II, 06.04.2006 n. 881, che si occupa delle tematiche connesse all’urbanistica, che è interessante, anche se di qualche anno fa.

I Giudici, dopo aver evidenziato che la materia dell’urbanistica comprende anche quella dell’edilizia, si soffermano sul riparto di competenze Regione-Comune statuendo che: “In via generale, va osservato che l’urbanistica in quanto tale, dovendo regolamentare l’intero assetto del territorio, interferisce necessariamente con tutte le altre discipline che fanno riferimento al territorio medesimo, non solo quindi l’edilizia in senso stretto, ma anche l’industria, il commercio, l’agricoltura, la viabilità, la tutela ambientale e via discorrendo. L’urbanistica invero, come disciplina regolatrice di molteplici interessi, costituisce per così dire una materia traversale, analoga, mutatis mutandis, alle finanze. Risulta quindi un’ovvietà l’affermazione che l’edilizia sia intrecciata con l’urbanistica. La questione in realtà risulta mal posta, in quanto quello che va verificato è il potere rispettivo della regione è del comune. Invero, sulla base della legislazione statale e regionale veneta, non vi è dubbio che il potere di regolamentazione urbanistica sia di spettanza in primis del comune, laddove l’intervento regionale deve intendersi come eventuale e riguardante comunque aspetti limitati, come emerge dalla stessa legge regionale n. 61 del 1985 (e anche dalla legge regionale n. 11 del 2004). Appare quindi corretta la scelta regionale di esaminare alcuni limitati aspetti della variante comunale”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 881 del 2006

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