E’ illegittimo l’esproprio se il decreto di occupazione d’urgenza viene emesso e non notificato?

23 Set 2013
23 Settembre 2013

Il, Consiglio di Stato con la sentenza n. 4458 del 2013 dice di no.

Scrive il Consiglio di Stato: "l’appellante sostiene che – contrariamente a quanto  affermato nella sentenza di I grado - le violazioni di norme di legge prescriventi la notifica del decreto di occupazione “non comportano semplicemente un attentato ai poteri partecipativi del privato ed al contraddittorio procedimentale, ma attentano direttamente all’istituto proprietario ed al sistema di guarentigie del cittadino – proprietario”, non essendo possibile che “il proprietario possa subire che i propri beni vengano legittimamente trasformati e in modo irreversibile dalla mano pubblica e dal soggetto espropriante senza avere ricevuto la notifica di alcun atto”. Da ciò deriverebbe, in sostanza, che, laddove l’art. 22-bs DPR n. 327/2001 prescrive la notifica del decreto di occupazione di urgenza, introduce una regola procedimentale il cui mancato rispetto, per un verso, rende illegittimo l’atto e dunque, una volta annullato quest’ultimo, priva i suoi effetti della “copertura” derivante dalla presunzione di legittimità e dunque, in ultima istanza, rende illecito il comportamento dell’amministrazione. Posto che la parte appellata sostiene di non avere potuto procedere alla notifica dell’atto per sostanziale irreperibilità della società Speranza 2006, nonostante le ricerche effettuate (v. pagg. 24 – 29 memoria 10 gennaio 2012), il Collegio non ritiene di doversi soffermare sulla questione della reperibilità della società proprietaria del bene oggetto di occupazione, dato che il difetto di notificazione del decreto di occupazione di urgenza non integra una illegittimità di questo, né inficia in via derivata – una volta che sia stato emesso il decreto di esproprio – la legittimità del procedimento espropriativo. L’art. 22-bis DPR n. 327/2001 (introdotto dal d. lgs. n.  302/2002), prevede, in particolare, che: “qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 20 , può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell' articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti” (comma 1). Orbene, il Collegio rileva che, anche alla luce del testo dell’art. 22 – bis, la notificazione del decreto di occupazione, lungi dall’acquisire non tanto la natura di elemento “integratore” della legittimità dell’atto, quanto la veste di condizione per la legittima produzione degli effetti di questo, si pone come elemento estraneo all’atto stesso e alla produzione di effetti da esso derivanti “secundum legem”, e costituisce esclusivamente una forma di comunicazione del provvedimento emesso dall’amministrazione al suo destinatario, esclusa ogni natura recettizia dell’atto, implicante come tale una diversa e possibile decorrenza dei suoi effetti. Come è stato già chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. St., sez. IV, n. 1668/2007), il vizio (o il difetto) della notifica del decreto di esproprio e/o di occupazione non incide sulla legittimità del provvedimento, quanto sulla opponibilità dello stesso al destinatario e sulla effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell’espropriando per esercitare il suo diritto alla tutela, in particolare giurisdizionale. 4. Le ragioni esposte al precedente punto 3 contribuiscono a sorreggere anche la reiezione del quarto motivo di appello (sub d) dell’esposizione in fatto), con particolare riguardo alla doglianza riportata sub d2), dove si lamenta l’illegittimità del decreto di occupazione derivante dall’omessa notifica del decreto stesso e degli avvisi di immissione in possesso".

Dario Meneguzzo

sentenza CDS 4458 del 2013

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