Gli accordi ex art. 6 della L. reg. 11/2004 e l’inclusione di un’area nel programma triennale delle opere pubbliche non impongono vincoli preordinati all’esproprio

04 Lug 2013
4 Luglio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 895 del 2013 decide un ricorso col quale è stato impugnato un accordo di pianificazione ai sensi degli artt. 6, 35, 36 e 37 della L.R. n. 11/2004 e la relativa deliberazione approvativa. Il ricorrente censurava la violazione delle norme sulla partecipazione, in quanto  asseriva di non essere mai stato edotto circa l’esistenza del procedimento di approvazione dell’accordo e che, in quanto tale, ha portato all’emanazione delle delibere impugnate. Sempre a parere della parte ricorrente detta mancata partecipazione procedimentale sarebbe stata  in contrasto sia, con l’art. 11 del Dpr 327/2001 - nella parte in cui prevede che “al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso del procedimento” - sia, ancora, con l’art. 20 sempre del Dpr 327/2001,  nella parte in cui, in materia di determinazione dell’indennità di esproprio, prevede la partecipazione del soggetto interessato al procedimento sopra ricordato.

Il TAR respinge il ricorso, rilevando che: "3.1 L’art. 6 della L. reg. 11/2004, nella parte in cui disciplina l’ammissibilità degli accordi di pianificazione urbanistica, non attribuisce a detto istituto l’effetto ulteriore diretto ad imporre il vincolo di esproprio. L’imposizione di quest’ultimo è strettamente correlata all’approvazione del Piano degli interventi, provvedimento a carattere generale al quale il contenuto dell’accordo accede, per trovare definitiva disciplina proprio  in detto atto di pianificazione urbanistica, riferito a tutto il territorio in cui esso incide.
3.2 Si consideri ancora che, il Piano degli Interventi, nella sua originaria formulazione, aveva già apposto il vincolo preordinato all’esproprio e, ciò, senza essere impugnato dagli attuali ricorrenti e, in ciò peraltro, confermando la classificazione già introdotta dal precedente Piano regolatore. Non è suscettibile di determinare un effetto conformativo dell’area nemmeno l’inclusione della stessa nel programma triennale delle opere pubbliche e, ciò, considerando come detta peculiare tipologia di provvedimento non rientra tra quelle disposizioni idonee ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio, disposizioni elencate nell’art. 12 del Dpr 327/2001. Costituisce l’espressione, infatti, di un principio consolidato che solo l’approvazione dello strumento urbanistico generale, o una sua variante, costituisce strumento idoneo all’apposizione di un vincolo espropriativo (in questo senso si veda Tar Lazio- Latina n. 1652 del 06/10/2010).
3.3 A dette conclusioni è possibile pervenire anche considerando che il procedimento di formazione dell’accordo di cui all’art. 6 della L. reg. 11/2004, in quanto diretto a disciplinare gli oneri conseguenti ad una determinata classificazione delle aree, non è suscettibile di ledere alcun pregiudizio della parte ricorrente e, ciò, in considerazione del suo contenuto, tipicamente obbligatorio e circoscritto ad impegnare unicamente i soggetti sottoscrittori.
3.4 Detta interpretazione è, peraltro, confortata anche dall’esame del testo della delibera impugnata, nella parte in cui è possibile evincere  l’inesistenza di una volontà dell’Amministrazione comunale di determinare l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio.
3.5 Alla luce di dette circostanze va, al contrario, considerata condivisibile la ricostruzione della società controinteressata laddove rileva che, anche la previsione di un’indennità di esproprio contenuta nella delibera impugnata, lungi dal costituire un elemento a favore dell’imposizione del vincolo, va valutata nell’ambito della quantificazione delle prestazioni e degli oneri che il Comune intendeva porre a carico della società Albera.
3.6 Si consideri, inoltre, che ai sensi degli art. 20 e 21 del Dpr 327/2001 la determinazione dell’indennità di esproprio deve essere effettuata dopo la dichiarazione di pubblica utilità, fase quest’ultima successiva a quella di approvazione degli atti impugnati nel presente ricorso. Ne consegue che il relativo conteggio è stato posto in essere al fine di valutare l’entità degli oneri economici da sostenere (laddove si addivenisse ad una espropriazione dell’area) e di conseguenza la volumetria da attribuire in compensazione.
3.7 In considerazione del tenore dei provvedimenti impugnati è del tutto evidente come non sussistesse alcun onere di comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo e, ciò, proprio in considerazione del fatto che detto procedimento non era evidentemente ancora iniziato nel momento in cui vi era l’approvazione della delibera che faceva proprio l’accordo programma di pianificazione dell’area di cui si tratta. Le censure proposte sono, pertanto, infondate".

sentenza TAR Veneto 895 del 2013

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