Il diverso giudice competente sulle controversie ex ante e ex post riguardo al corrispettivo per l’acquisto della proprietà o del diritto di superficie per le aree PEEP

12 Ago 2014
12 Agosto 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 999 del 2014.

Si legge nella sentenza: "oggetto della controversia è il pagamento del prezzo, diverso da quello determinato solo in via provvisoria, per la cessione delle aree insistenti nella zona del P.E.E.P, poichè, a seguito di una successiva e definitiva quantificazione del prezzo delle aree espropriate, il Comune ha ritenuto che al caso in esame si dovesse applicare il disposto dell'art. 35 l. 865/1971 e ha ritenuto che la società convenuta, originaria assegnataria delle aree, dovesse pagare il conguaglio tra quanto già corrisposto e quanto invece risultava a seguito del definitivo costo delle aree espropriate. In particolare, viene in primo luogo in questione la debenza del pagamento di tale conguaglio, che viene contestata, da parte della ricorrente, sul versante soggettivo, mediante l’indicazione degli attuali proprietari degli alloggi quali soggetti tenuti a soddisfare il credito vantato. La giurisprudenza della Cassazione è più volte intervenuta proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 35 della legge citata individuando il giudice ordinario quale giudice competente a conoscere delle questioni inerenti il prezzo di cessione.  E’ stato deciso che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A” (Cass. sez. U: n. 17142/2011; 18257/2004). “La giurisdizione ordinaria poi, non è esclusa dalla necessità di procedere all'interpretazione dell'atto di concessione al fine di giudicare sull' an debeatur allorché la convenzione non viene in considerazione quale oggetto della controversia” (così Sez. Un., n. 18257/2004, in senso conforme n. 9842/2011). Tale orientamento è stato, pure recentemente, condiviso dal Consiglio di Stato (IV, Sent., 20-01-2014, n. 251) secondo cui: “costituisce orientamento costante della Corte di Cassazione quello secondo il quale la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie o della cessione in proprietà ai sensi dell'art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167 (come sostituito dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865) in aree ricomprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, sempre che non sussistano poteri discrezionali”. Negli stessi termini: Cons. St. Sez. IV, Sent., 13-12-2012, n. 6411.  Nel caso di specie la discrezionalità è esclusa dallo stesso tenore dell’art. 2 della “convenzione per la concessione in proprietà” del 5 ottobre 2001, secondo il quale “il corrispettivo sarà soggetto a conguaglio ai sensi dell’art. 35, comma 12 della legge 865/1971 nella misura pari ai costi di acquisizione delle aree del nucleo”. Viceversa, è stato affermato in giurisprudenza che “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e succ. modificazioni e innovazioni), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione "ex post" solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento." (Cass. civ. Sez. Unite, 30-03-2009, n. 7573; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-12-2012, n. 6411). Trattasi, dunque, nella specie, del pagamento di un corrispettivo, in ordine alla cui debenza e quantificazione non sussiste alcun potere  discrezionale della P.A., mentre non sono in contestazione questioni relative alla interpretazione della convenzione, quelle poste con il ricorso introduttivo, inerendo comunque tutte alla addebitabilità o meno alla ricorrente, sulla base dell’art. 35, comma 12, L. 865/71, dei costi sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree dallo stesso originariamente alienate alla medesima Cooperativa Edilizia Sacro Cuore verso un corrispettivo determinato solo in via provvisoria. Pertanto, trattasi di un'attività amministrativa vincolata stabilita da una norma inderogabile, con esclusione di ogni profilo che presuppone l'esercizio di un potere autoritativo-discrezionale, rispetto alla quale - perciò - la posizione giuridica vantata dalla parte ricorrente assume la configurazione di diritto soggettivo, che spetta alla cognizione del Giudice Ordinario. Si vedano anche in tal senso, oltre al precedente specifico di questa sezione (sentenza del 27 marzo 2013 n. 461), anche: T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 09-01-2014, n. 9; T.A.R. Lazio sez. II bis 6 novembre 2013 n. 94762; T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 24-05-2013, n. 303; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 8 novembre 2012 n. 2692; T.A.R. Piemonte sez. I 21 dicembre 2011 n. 1333. Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia in esame e che la stessa sia da attribuire al giudice ordinario. Per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice  indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia". 

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 999 del 2014

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