Il privato è sostanzialmente sollevato dall’onere della prova del danno, in caso di occupazione illegittima o sine titulo di un’area da parte della p.a.
Lo ha affermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dal momento che lo spoglio attuato dalla p.a. legittima ex se la richiesta di risarcimento danno da parte del privato. Ciò vale sia che poi la p.a. provveda alla restitutio in integrum, sia che provveda all’acquisizione (autoritativa o negoziale) dell’area.
In particolare, in caso intervenga l’acquisizione sanante, il risarcimento per la previa occupazione illegittima è dovuto ipso iure secondo le forme dell’art. 42-bis T.U. espropri (d.P.R. 327/2001): tale norma solleva il privato anche dall’onere di dimostrare il danno non patrimoniale, dal momento che ne offre una liquidazione automatica, forfettaria e onnicomprensiva (10% del valore venale del bene).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!