L’atto di acquisizione ex art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 diventa nullo dopo la sentenza della Corte Costituzionale 293/2010

27 Gen 2016
27 Gennaio 2016

L'art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010.

Esso disponeva: "1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni".

Il TAR Latina ritiene che gli atti di acquisizione a suo tempo emanati in forza di questo articolo prima della sentenza della Corte Costituzionale siano affetti da nullità sopravvenuta (quindi non solo da illegittimità), in seguito alla sentenza della Corte, nullità che può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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