L’esproprio è legittimo anche se l’avvio del procedimento è inviato solo agli intestatari catastali che non siano gli effettivi proprietari

20 Ott 2014
20 Ottobre 2014

Il TAR Marche ribadisce che in una procedura di esproprio. la mancata comunicazione al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione catastale, può impedire nei confronti del medesimo solo il decorso degli eventuali termini per l’impugnazione, ma non determina l’illegittimità dell’intera procedura di esproprio.

Si legge nella sentenza n. 825 del 2014: "Sul punto, osserva il Collegio che effettivamente nella fattispecie è mancata una formale comunicazione di avvio del procedimento di esproprio nei confronti della AUSL, poichè la nota n. 4676 del 31 gennaio 2001 non contiene esplicito riferimento alla procedura espropriativa, bensì al procedimento volto alla realizzazione dei lavori di sistemazione di via G. Bruno e allo stato della progettazione preliminare; tuttavia, come peraltro evidenziato dalla stessa difesa del Comune nelle proprie memorie, la mancata annotazione della nota di trascrizione dell’atto di cessione delle aree interessate dall’intervento, dovuta all’inerzia della stessa AUSL di Senigallia (che a tanto ha provveduto solo nel gennaio 2008), ha determinato l’impossibilità, per il professionista incaricato dall’Ente di redigere il Piano particellare di esproprio, di risalire al nominativo dell’effettiva proprietaria, risultando ancora il Comune quale intestatario catastale delle aree medesime.

Per giurisprudenza pacifica, una volta effettuata la comunicazione di avvio del procedimento a coloro che risultano proprietari sulla base delle risultanze catastali, l’Amministrazione non è tenuta ad accertare ulteriormente l’identità di coloro che sono effettivamente titolari della proprietà, con la conseguenza che la mancata comunicazione al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione catastale, può impedire nei confronti del medesimo solo il decorso degli eventuali termini per l’impugnazione, ma non determina l’illegittimità dell’intera procedura di esproprio (ex multis, T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 7/5/2014, n. 590).

Neppure la ricorrente può invocare il principio di correttezza dell’attività amministrativa, asserendo che il Comune avrebbe dovuto andare oltre il dato formale delle risultanze catastali una volta che gli era noto l’effettivo proprietario delle aree espropriande; il principio di correttezza, infatti, trova un contemperamento nella fattispecie in questione proprio in considerazione del comportamento negligente della ricorrente, che, avendo omesso l’annotazione della trascrizione dell’atto di cessione in suo favore o non avendone verificato l’esistenza, ha contribuito al crearsi di una situazione di incertezza documentale che ha inevitabilmente condizionato l’attività del professionista incaricato, il quale ha fatto correttamente riferimento, per la redazione del piano particellare, ai nominativi dei proprietari così come risultanti dagli atti catastali.

Peraltro l’AUSL, pur dopo aver ricevuto la nota n. 4676 del 31 gennaio 2001 contenente la comunicazione di avvio del procedimento volto alla realizzazione dei lavori di sistemazione di via G. Bruno e sullo stato della progettazione preliminare, nonché l’invito a prendere visione degli atti e a presentare memorie e documenti ove ritenuto necessario, ha serbato un comportamento inerte disinteressandosi dell’attività amministrativa in itinere; al contrario, un comportamento improntato a diligenza avrebbe suggerito di prendere sin da allora le dovute informazioni e di rendersi parte attiva in quel procedimento che ha poi condotto alla procedura espropriativa.

Le censure contenute nel primo motivo vanno, pertanto, disattese".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Marche 825 del 2014

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