Farmacie rurali e fatturato annuo

24 Lug 2014
24 Luglio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 17.07.2014 n. 1045 si occupa del fatturato annuo delle farmacie rurali affermando che: “Ricorda il Collegio tuttavia come la recente giurisprudenza abbia interpretato (confronta Consiglio di Stato sezione terza numero 1683 del 2014) la disposizione nel senso contrario a quanto ritenuto dai ricorrenti.

Richiamando infatti le modifiche introdotte nel 2001 rileva il giudice d'appello che “due sono le innovazioni contenute: anche per le farmacie rurali sussidiate ai fini dell'applicazione della deroga all'ordinario regime di sconti a favore del servizio sanitario nazionale viene introdotto un limite di fatturato al di sopra del quale la deroga non è applicabile; al contempo i limiti di fatturato a tal fine previsti sia per le farmacie rurali sussidiate, sia per le altre farmacie vengono ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo- espressione che poteva intendersi riferita non solo alle vendite di tutti i medicinali ivi compresi quelli pagati privatamente dei cittadini, ma anche tutti gli altri prodotti, anche a carattere non sanitario normalmente venduti in farmacia, come cosmetici, giocattoli per la prima infanzia ecc.-, ma solo il fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'Iva.

L’espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa.”

Prosegue la decisione richiamata affermando non essere condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui, poiché le quote di spettanza per i farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico fanno riferimento alle sole specialità medicinali e le percentuali dello sconto si riferiscono alle stesse specialità medicinali, anche l'espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale non può che assumere il medesimo significato e il medesimo parametro di riferimento. È viceversa ragionevole e coerente la scelta del legislatore risultante dal significato letterale dell'espressione predetta ove si consideri la disciplina di ordine generale sul rapporto tra servizio sanitario nazionale e farmacie.

Infatti l'articolo otto, comma due del decreto legislativo numero 502 del 1992 stabilisce che detto rapporto è disciplinato con convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali che devono tener conto di specifici principi, fra i quali quello secondo cui le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal servizio sanitario nazionale. Anche alla luce di questa disposizione, che configura in senso ampio e unitario l'assistenza fornita per il tramite delle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle sue articolazioni regionali non vi è ragione per ritenere che quando si tratta di fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale si intenda riferirsi al fatturato delle sole specialità medicinali, escludendo quello degli altri prodotti sanitari erogati agli assistiti, come pretende l'appellante.

Non è, poi, vero, conclude la sentenza del Consiglio di Stato, che la conclusione interpretativa a cui giunge il Ministero della salute, quando afferma che l’espressione predetta “abbraccia il fatturato riguardante tutte le prestazioni erogate con onere a carico del Servizio sanitario nazionale (comprese, quindi, le prestazioni di assistenza integrativa”), sia priva di motivazione, come sostenuto nell’atto di appello. La nota ministeriale, infatti, oltre a richiamare il dato testuale, svolge questa specifica considerazione, che il Collegio ritiene del tutto condivisibile: “E’ ragionevole supporre…che qualora il legislatore avesse voluto ulteriormente favorire i farmacisti che beneficiano dell’indennità di residenza prendendo in considerazione il solo fatturato farmaceutico, avrebbe utilizzato una specifica e appropriata formulazione, in luogo di quella generica, riferibile a tutte le erogazioni in regime di SSN, così come ha avuto cura di precisare che l’importo deve calcolarsi ‘al netto dell’IVA’””.

dott. Matteo Acquasaliente 

TAR Veneto n. 1045 del 2014

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