Le modifiche più significative apportate al Testo Unico dell’Edilizia dal D.L. 69/2013

02 Lug 2013
2 Luglio 2013

Elenchiamo di seguito brevemente le modifiche più significativo apportate al Testo Unico dell’Edilizia dall’art. 30 (intitolato “semplificazioni in materia edilizia”) del  D.L. 69/2013 - c.d. “Decreto del fare”  (già pubblicato su questo sito il 24 giugno 2013)

Definizione di ristrutturazione edilizia: modifiche all’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001

L’intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione è stato ridefinito espungendo il riferimento al mantenimento della medesima sagoma (quindi basta il mantenimento della stessa volumetria dell’edificio preesistente).

Inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricomprendono una nuova categoria costituita dagli interventi “volti al rispristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la consistenza”.

Per entrambe le categorie (ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione e ristrutturazione mediante ripristino di edifici crollati o demoliti) viene precisato che, se l’edificio è sottoposto a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 (vincolo architettonico o paesaggistico), è obbligatorio il mantenimento della medesima sagoma.

Attività edilizia libera: leggera modifica all’art. 6, comma 4 del D.P.R. 380/2001

All’art. 6, comma 4 – che impone la relazione di un tecnico abilitato per gli interventi di cui al precedente comma 2, lettere b) ed e-bis) – viene espunto l’obbligo per il tecnico di dichiarare di non avere rapporti di dipendenza né con l’impresa esecutrice dei lavori né con il committente; egli si deve quindi  limitare ad asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi alla normativa urbanistica vigente e che non serve un titolo abilitativo edilizio.

Interventi subordinati a permesso di costruire: modifica all’art. 10, comma 1 , lettera c) del D.P.R. 380/2001

In corrispondenza della modifica dell’art. 3, comma 1, lett. d) sulla definizione di ristrutturazione edilizia – che può comportare la modifica della sagoma - viene espunto alla lettera c) del comma 1 dell’art. 10 il riferimento alle “modifiche della sagoma”.

Tuttavia, viene precisato – sempre in via speculare alla modifica dell’art. 3 comma 1 lettera d) – che, se l’edificio è sottoposto a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 (vincolo architettonico o paesaggistico), gli interventi di modifica della sagoma costituiscono ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire.

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire: modifiche all’art. 20 del D.P.R. 380/2001

Il comma 8 conferma che, decorso il termine assegnato dal precedente comma 6 per la conclusione del procedimento (60 + 30 giorni), si forma il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, salvi i casi in cui sussista un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale.

Viene abrogato il comma 10 dell’art. 20, che imponeva di indire una conferenza di servizi ai sensi del precedente art. 5-bis, nel caso in cui l’immobile fosse sottoposto a vincolo la cui tutela non competesse all’amministrazione comunale.

La disciplina del rilascio del p.c., in presenza di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, è ora contenuta nel comma  9, che viene modificato nel modo che segue:

- il termine per la conclusione del procedimento ex art. 20, comma 6 del D.P.R. 380/2001 (60 giorni + 30 ) decorre dall’atto di assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e il procedimento di rilascio del p.c. deve concludersi con un provvedimento espresso, con applicazione dell’art. 2 della L. 241/1990 (sulla conclusione del procedimento amministrativo);

- in caso di diniego dell’atto di assenso (eventualmente acquisito in conferenza di servizi, che diventa quindi facoltativa), decorsi i termini per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di p.c. si intende respinta (silenzio-diniego);

- il responsabile del procedimento ha l’obbligo di trasmettere all’interessato il diniego dell’atto di assenso entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazione di cui all’art. 3, comma 4 della L. 241/1990 (termini e autorità a cui a ricorrere);

- viene operato un rinvio all’art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e dell’Ambiente), il quale prevede che l’amministrazione competente (salvo il potere di indire una conferenza di servizi qualora il Soprintendente non abbia reso il parere entro 45 giorni dalla ricezione degli atti) può sempre provvedere essa stessa sulla domanda di autorizzazione -a prescindere dal parere del Soprintendente -, qualora quest’ultimo non rilasci il proprio parere sul vincolo paesaggistico entro il termine di 60 giorni dalla ricezione degli atti.

Interventi subordinati a denuncia di inizio attività (ora s.c.i.a.): modifiche all’art. 22, comma 2 del D.P.R. 380/2001

Sempre in parallelo alla modifica degli artt. 3, comma 1, lettera d) e 10 comma 1 lettera c), viene precisato, all’art. 22, comma 2, che possono essere effettuate con d.i.a. (scia) le varianti a p.c. che non alterino la sagoma dell’edificio, ma solo qualora si tratti di immobili vincolati; in altre parole, se l’immobile non è vincolato la variante a p.c. che ne alteri la sagoma è assoggettata a d.i.a.

Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori: nuovo art. 23 bis del D.P.R. 380/2001

Viene in sostanza esteso sia alla scia ex art. 19 L. 241/1990 sia alla comunicazione di inizio lavori ex art. 6, comma 2 D.P.R. 380/2001 l’obbligo per lo sportello unico dell’edilizia (già previsto dall’art. 20 per il caso di domanda di p.c.) di acquisire tutti gli atti di assenso necessari per eseguire l’intervento edilizio, qualora vi sia una espressa richiesta in tal senso dell’interessato.

Quest’ultimo può richiedere l’acquisizione degli atti di assenso sia preliminarmente alla presentazione della scia, sia contestualmente.

Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’art. 20, comma 3 del D.P.R. 380/2001 (60 giorni dalla richiesta), si applica quanto previsto dall’art. 5bis del medesimo articolo, vale a dire che il responsabile dello sportello unico indice una conferenza di servizi a cui invita le amministrazioni competenti.

Fintantoché non interviene l’atto di assenso o l’esito positivo della conferenza di servizi non può essere dato inizio ai lavori.

L’ultimo comma introduce una disciplina particolare della scia in z.t.o. A: gli interventi e le varianti al p.c. realizzabili con scia e comportanti modifica della sagoma dell’edificio preesistente non possono essere iniziati prima che siano decorsi venti giorni dalla segnalazione.

Certificato di agibilità: nuovi commi 4-bis e 4-ter dell’art. 24 e nuovi commi 5-bis e 5-ter dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001

All’art. 24, comma 4-bis viene introdotta la possibilità di rilascio del certificato di agibilità parziale, rispettivamente:

-          per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, che siano state completate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione;

-          per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all’edificio  di agibilità parziale.

Il comma 4-ter prevede che, nel caso di rilascio del certificato di agibilità parziale ex art. 4-bis, il termine di ultimazione dei lavori ex artt. 15 e 23 del D.P.R. 380/2001 (3 anni), può essere prorogato di ulteriori 3 anni prima della scadenza.

All’art. 25 sul procedimento di rilascio del certificato di agibilità vengono aggiunti due ulteriori commi.

Il 5-bis parrebbe prevedere (per il vero la dizione non è molto limpida) che l’interessato - fermo restando l’obbligo di presentare la documentazione ex art. 25, comma 3, lettere a), b) e d) (certificato di collaudo statico, certificato di conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche, dichiarazione in materia di superamento delle barriere architettoniche) e art. 5, comma 3 lettera a) (parere ASL) del D.P.R. 380 -, potesse, in luogo di presentare la domanda di rilascio del certificato di agibilità ai sensi del comma 1 dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, presentare direttamente allo sportello unico la dichiarazione del direttore lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: richiesta di accatastamento con obbligo per lo sportello di trasmetterla al catasto e dichiarazione dell’impresa esecutrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di igiene, salubrità, sicurezza, risparmio energetico.

Il comma 5-ter assegna alle Regioni la competenza ad attuare le previsioni di cui al comma 5 bis.

Proroga dei termini di inizio e fine lavori

Si segnala, infine, che l’art. 30, comma 3 del D.L. 69 prevede che, su comunicazione del soggetto interessato allo Sportello unico dell’edilizia, sono prorogati i termini di inizio e ultimazioni lavori ex art. 15 del D.P.R. 380 indicati nei titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore del decreto del fare.

Il comma 4 dell’art. 30 estende la previsione del comma 3 alle d.i.a. e alle scia presentate entro lo stesso termine.

È fatta comunque salva la diversa disciplina regionale.

avv. Marta Bassanese

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