S.O.S. tecnico: il regolamento edilizio tipo

03 Ott 2017
3 Ottobre 2017

Un lettore chiede se i Comuni veneti abbiano l'obbligo o meno di recepire e/o adottare lo Schema di Regolamento edilizio tipo:

In questi giorni la maggior parte del Comuni del Veneto sta lavorando con una certa preoccupazione per la predisposizione del regolamento tipo da approvare da parte dei rispettivi consigli comunali. Le perplessità sono molte, soprattutto in ordine alla possibilità di discostarsi dalle 42 definizioni approvate con l'intesa dalla Conferenza Unificata (una per tutte, ad esempio, la modalità di calcolo del volume). Ragionando con alcuni colleghi e addetti ai lavori, da una lettura puntuale del comma 3 dell'art. 2 (ultimo periodo), sembrerebbe che per il Veneto e per tutte le altre regioni che non hanno recepito il regolamento tipo nei termini, l'adozione da parte dei comuni non sia obbligatoria. Sarebbe interessante sentire il vostro pensiero.

Marco Pendola

3 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Nella speranza di poter dare un utile contributo alla discussione segnalo due cose:
    1. la regione sta predisponendo, proprio in questi giorni, l’atto di approvazione del regolamento unico e, forse, il provvedimento potrebbe contenere alcune indicazioni interessanti;
    2. in relazione poi alle forme e modalità di adeguamento, cercherei di usare il buon senso e di dare attuazione allo spirito della norma: cercherei di semplificare ed evitare eccessive “personalizzazioni” comunali e quindi inviterei i comuni ad attenersi il più possibile al principio di uniformità, per quanto possibile. Solo così semplificheremo la vita a tecnici e operatori e potremo dare attuazione a principi di maggiore trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa.

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  2. LORENZO FONTANA says:

    concordo in pieno _ mirko zampieri comune di mira VE

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  3. Matteo Acquasaliente says:

    Anche a parere del sottoscritto i Comuni veneti non hanno quest’obbligo.

    L’art. 2, c. 3, I periodo dell’Intesa stipulata ai sensi dell’articolo 8, c. 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni e concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recita: “Entro il termine stabilito dalla regioni nell’atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili”.

    Premetto altresì che, in Veneto, la Regione non ha adottato l’atto di recepimento previsto dalla suddetta disposizione.

    Nonostante ciò alcuni Comuni ritengono che ci sarebbe l’obbligo ex lege di adeguarsi alle 42 disposizioni contenute nell’Allegato A dell’Intesa e, quindi, di recepire in toto lo schema di Regolamento edilizio tipo.

    In realtà questo modus operandi non sembra corretto.

    Il primo comma dell’articolo 2, infatti, deve essere coordinato con il secondo, il quale prevede che: “In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati”.

    Quindi, dato che la Regione Veneto non ha recepito lo schema del Regolamento nei termini, ritengo che i Comuni veneti abbiano solo la facoltà, ma non l’obbligo, di adottare il Regolamento edilizio tipo e di recepire le 42 definizioni statali.

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