Fideiussione per il pagamento degli oneri: in caso di ritardato pagamento si applicano lo stesso le sanzioni?

10 Set 2013
10 Settembre 2013

La sentenza del TAR Bologna n. 598 del 2013 esamina la dibattuta questione se debbano essere applicate le sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri concessori nel caso in cui il Comune non escuta la fideiussione.

Scrive il TAR: "La tesi della ricorrente, che peraltro trova supporto in talune pronunce risalenti dei giudici amministrativi, ritiene che la mancata immediata escussione del fideiussore da parte del Comune integri la fattispecie di sottrazione del creditore all'obbligo di cui all'art. 1227 Cod. Civ., che impone a questa parte contrattuale di non aggravare la posizione debitoria della controparte. Secondo tale tesi, quindi, il Comune non può irrogare le sanzioni ex art. 3 della L. n. 47 del 1985, senza prima avere prontamente esercitato - relativamente a ciascun versamento di contributi non effettuato nel termine previsto - la relativa garanzia fideiussoria, in modo da limitare il danno per il titolare del permesso di costruire e
soprattutto consentire all'amministrazione comunale procedente il pronto soddisfacimento del proprio credito mediante l'immediata attivazione della fideiussione "a prima richiesta" (v. in termini: Cons. Stato., sez. V, 3/7/1995 n. 1001). Al suddetto orientamento giurisprudenziale si oppone, però, un contrapposto e altrettanto consistente indirizzo, che si è ormai consolidato, a cui il Collegio aderisce (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. II, 26 febbraio 2010, n. 1666), ritenendolo logicamente e giuridicamente più persuasivo e, quindi, maggiormente condivisibile, secondo il quale l'obbligo di collaborazione di cui all'art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all'ambito sanzionatorio amministrativo, con la conseguenza che anche la prestazione di garanzia "a prima richiesta", da parte del debitore principale, oltre a non vincolare in alcun modo l'amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza, tanto meno esime il debitore dal tenere un comportamento contrattuale diligente nell'estinguere tempestivamente il proprio debito "portabile" presso il domicilio del creditore, senza che il medesimo possa pertanto giovarsi del mero comportamento inerte tenuto dall'amministrazione. Sotto altro profilo della stessa questione, si deve rilevare che detto dovere di diligenza non risulta in alcun modo attenuato dalla prestazione della fideiussione , in quanto tale strumento giuridico non è oggettivamente diretto ad agevolare l'adempimento del debitore, bensì a costituire un'ulteriore garanzia personale in favore e nell'esclusivo interesse del creditore (Cons. Stato, sez. V, 16/7/2007, n. 4025; sez. V, 24/3/2005 n. 1250; T.A.R. Lombardia -BS- 11/9/2009 n. 1688; T.A.R. Campania -SA- sez. II, 14/4/2008 n. 721; T.A.R. Emilia - Romagna -BO- Sez. II, 12/5/2004 n. 645; T.A.R. Abruzzo -PE- 19/6/2003 n. 586). Tale orientamento è ormai condiviso anche dal Consiglio di Stato il quale ha sottolineato che tale dovere non può farsi discendere dal richiamo all'art. 1227 cod. civ., che è disposizione riferibile alle sole obbligazioni di natura risarcitoria, e non anche a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come è quella in esame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, nr. 4320; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2005, nr. 1250; id., 11 novembre 2005, nr. 6345; id., 16 luglio 2007, nr. 4025, Consiglio di Stato sez. IV, 19 novembre 2012, n. 5818)".

TAR Bologna 598 del 2013

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