Gli oneri di urbanizzazione producono interessi legali corrispettivi e non moratori dal giorno del rilascio del titolo edilizio

04 Nov 2013
4 Novembre 2013

Un soggetto presenta con DIA un intervento edilizio, qualificandolo come restauro. Dopo alcuni anni il Comune riqyalifica l'intervento come ristrutturazione edilizia e chiede il pagamento degli oneri di urbanizzazione, aumentati degli interessi legali calcolati dalla presentazione della DIA.

L'interessato ricorre al TAR, lamentando, tra l'altro, che si siano applicati gli interessi di mora con decorrenza 26 maggio 1997, nonostante l’Amministrazione abbia avanzato solo nell’ottobre 1999 la pretesa al pagamento degli oneri di urbanizzazione e poi quantificato solo nel marzo 2000 l’entità del dovuto, circostanza che farebbe gravare sull’ente locale la responsabilità del ritardo, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod.civ., e rivelerebbe altresì una condotta scorretta, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod.civ.

Il TAR respinge il ricorso scrivendo che: " Quanto, poi, agli interessi legali pretesi dall’Amministrazione comunale, la ricorrente lamenta che li si sia fatti decorrere dal 26 maggio 1997, benché la comunicazione della debenza del contributo fosse avvenuta solo nell’ottobre 1999 e la prima quantificazione del relativo importo fosse stata operata solo nel marzo 2000, sicché difetterebbero i presupposti legali per l’applicazione di interessi di mora ad una somma il cui ritardato versamento si assume imputabile esclusivamente al creditore. In realtà – osserva il Collegio – la giurisprudenza ha chiarito (v. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 18 luglio 2011 n. 3889) che il contributo diviene certo, liquido (o agevolmente liquidabile) ed esigibile fin dal momento della formazione del titolo edilizio, con la conseguenza che è da allora che inizia a maturare il credito accessorio per interessi ai sensi dell’art. 1282 cod.civ.; non trattandosi, dunque, di interessi moratori, quanto piuttosto di interessi corrispettivi, legittimamente l’Amministrazione resistente ha a suo tempo preteso il pagamento di simili accessori secondo le modalità contestate dalla ricorrente. Si tratta, del resto, di conclusione coerente con quell’indirizzo giurisprudenziale che dalla disciplina della legge n. 10 del 1977 fa scaturire che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare della concessione edilizia di versare il dovuto é rappresentato dal rilascio della concessione stessa, sicché è a quel momento che occorre avere riguardo non solo per la  determinazione del contributo, ma anche per l’individuazione della decorrenza del termine di prescrizione, divenendo il relativo credito – a tale data – certo, liquido (o agevolmente liquidabile) ed esigibile, e ciò anche perché, pur in presenza del potere del Comune di stabilire modalità e garanzie per il pagamento del contributo, l’atto di imposizione non ha carattere autoritativo, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, applicativo di precedenti provvedimenti di carattere generale, per cui la mancata tempestiva adozione dello stesso non implica alcuna facoltà dell’Amministrazione di differire la riscossione del suo diritto di credito, configurandosi piuttosto come mancato esercizio del diritto stesso, idoneo a far decorrere il termine di prescrizione (v., in questi termini, Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2011 n. 5413)".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Emila Romagna - Bologna n. 649 del 2013

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