La sanzione ex art. 42 del DPR 380/2001 si applica anche se successivamente il Comune ha rettificato in diminuzione l’importo degli oneri

10 Nov 2014
10 Novembre 2014

IL TAR Lombardia di Milano esamina anche un profilo particolare relativo alla applicazione della sanzione ex art. 42 del DPR 380/2001 per il ritardato o l'omesso pagamento del contributo concessorio.   Cosa succede se, scaduto il termine per il pagamento e, quindi, maturata la sanzione, il Comune rettifica in diminuzione l'importo del contributo dovuto? Il TAR risponde che la sanzione si deve pagare lo stesso.Si legge nella sentenza 2655 del 2014: " 1.7 Nel settimo motivo si sostiene - sotto altro profilo - l’illegittimità della comminatoria della sanzione ex art. 42 del DPR 380/2001, in quanto il Comune, all’atto dell’emanazione dell’ingiunzione di pagamento, avrebbe rideterminato in senso più favorevole alla società l’importo del contributo di costruzione già esposto nell’avviso di rilascio del titolo a sanatoria.

In effetti, nell’ingiunzione di pagamento (cfr. il doc. 5 della ricorrente e il doc. 8 del resistente), l’Amministrazione ha rettificato il saldo del contributo concessorio da euro 72.435,92 a euro 65.935,80, in applicazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4824 e n. 4825 del 2012.

A detta della ricorrente, tale rettifica avrebbe determinato una novazione dell’obbligazione della società, con estinzione retroattiva dell’obbligazione originaria, alla quale si collegava la sanzione ex art. 42 citato per omesso versamento.

Il motivo, così come formulato, non può essere accolto, visto che la semplice rettifica in diminuzione dell’obbligazione di pagamento non può essere considerata una novazione del rapporto obbligatorio, ai sensi dell’art. 1230 del codice civile, giacché la volontà di novare – e quindi di estinguere la precedente obbligazione – deve risultare <<in modo non equivoco>> (così l’art. 1230, comma 2°, citato), e non si desume in alcun modo dai documenti di causa la decisione del Comune di Milano di porre nel nulla il precedente obbligo, essendosi proceduto soltanto ad un nuovo calcolo con parziale rettifica, che non ha però interessato gli elementi fondamentali dell’obbligazione (si ricordi che ai sensi dell’art. 1231 del codice civile, le modifiche accessorie all’obbligazione non comportano novazione, cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. III, 9.3.2010, n. 5673).

Si aggiunga - ancora - che la società ha avuto notizia dell’avvenuto rilascio del permesso in sanatoria e del conseguente importo da corrispondere già a far tempo dal 2009 (cfr. ancora il doc. 6 del resistente) e che, nonostante questo, non ha mai versato nulla prima dell’ingiunzione di pagamento del 2013 e tale condotta appare quanto meno gravemente colposa (se non addirittura dolosa) e tale da escludere ogni buona fede della società stessa per il caso di illecito amministrativo per l’omesso pagamento.

Il Collegio sarebbe potuto giungere ad una diversa conclusione soltanto se la società avesse immediatamente e tempestivamente contestato il contributo liquidato al momento del rilascio della sanatoria e poi rettificato dal Comune, mentre nel caso di specie l’esponente ha atteso la notificazione dell’ingiunzione di pagamento per proporre le proprie censure, il che configura senza dubbio il requisito della colpa richiesto per la sussistenza dell’illecito amministrativo".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Lombardia Milano 2655 del 2014

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